Tra le cose da non dimenticare !!!!!

“L’importanza di comunicare la risoluzione anticipata del contratto di locazione”
Un adempimento che non va assolutamente sottovalutato quando si stipula un contratto di locazione è il momento della eventuale risoluzione anticipata del contratto di locazione. Perché assume così tanta importanza? Assume così tanta importanza perché attraverso la comunicazione cessano gli effetti di maturazione del canone di locazione. Quindi l’Ufficio deve essere messo al corrente della cessazione anticipata del contratto di locazione che può essere fatta agevolmente con l’utilizzo del modello Rli. Quindi detto modello deve essere utilizzato per richiedere agli uffici oltre che la registrazione dei contratti di locazione e per comunicare eventuali proroghe, cessioni e anche risoluzioni o subentri.
Cosa accade se non viene comunicata la risoluzione. Comunicazione che deve avvenire nei 30 giorni dalla data in cui si verifica, indicando nel modello gli estremi di registrazione o il codice identificativo. Accade che l’ufficio è legittimato a chiederti i canoni di locazione del periodo di riferimento. Ora se ti sei scordato di fare la comunicazione o ne hai sottovalutato l’importanza puoi evitare che l’ufficio ti richieda i detti importi soltanto dimostrando che la risoluzione del contratto ci sia stata. Comunicazione che deve avere data certa, quindi la si può dimostrare con una raccomandata con ricevuta di ritorno o a nostro avviso anche con una comunicazione avvenuta a mezzo pec. Si può altresì dimostrare con una comunicazione avvenuta a mezzo posta elettronica ordinaria. A mio avviso pur avendo valore diverso rispetto alla pec, il cui valore è equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno, questa costituisce una prova dell’avvenuta comunicazione. Altro modo per dimostrare che la risoluzione è avvenuta è quello di esibire la comunicazione del distacco delle utenze è sufficiente anche il distacco di una sola utenza per provare la risoluzione del contratto di locazione. E’ chiaro che pure in mancanza di comunicazione della risoluzione a mezzo Rli è possibile, qualora l’ufficio ci richieda gli importi del canone, dimostrare l’avvenuta risoluzione con quanto indicato precedentemente. Purtroppo se non abbiamo nessuna delle comunicazioni di cui sopra non siamo dunque in grado di dimostrare l’interruzione del rapporto di locazione e quindi non ci resta che aderire alla eventuale compliance che l’ufficio ci inoltra presentando la dichiarazione integrativa, che di fatto riduce le sanzioni conseguenti a questo mancato adempimento. Somme ripetiamo dovute perché non riusciamo a dimostrare la risoluzione anticipata anche se non sono state riscosse.
Quindi attenzione a questo adempimento che seppure banale, qualora non sia fatto, ha delle conseguenze negative rilevantissime. Precisiamo inoltre che per contratti per i quali si è optato per la cedolare secca la comunicazione non comporta costi aggiuntivi, mentre per i contratti per i quali non si è proceduto a detta opzione si devono pagare € 67,00 per imposta di registro utilizzando il mod F24 elide.
di Roberta Coviello

A regime il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari

“A regime il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari”
Gli incentivi per investimenti in pubblicità, già applicati per il 2017 e il 2018, sono stati confermati anche per il 2019 ma non solo. Infatti la L. n. 81 dell’8 agosto 2019, ha convertito il D.L. 28 giugno 2019, n. 59 con modificazioni.
Dopo l’articolo 3 è stato inserito l’art. 3 bis “modifiche all’art. 57 bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. n. 96 del 21 giugno 2017”.
Quindi il comma 1 bis stabilisce che a decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno l’ 1 per cento degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un credito di imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
L’art. 3 bis stabilisce che la comunicazione preventiva per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2019 andrà presentata tra il 1 e il 31 ottobre 2019.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, quindi è possibile utilizzare lo stesso riducendo i debiti fiscali.
Ora considerando che il comma 1 bis recita a “decorrere dal 2019”, la lettura della norma ci consente di dire che il bonus di cui parliamo è stabilizzato come beneficio fiscale nella forma del tax credit a regime.
Così come è stato fatto per utilizzare il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2017 e 2018 occorrerà presentare, per gli investimenti effettuati nel 2019, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, dichiarazione che va presentata nel gennaio 2020. Seguirà successivamente la pubblicazione da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria degli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso e che potranno fruire della detta agevolazione.
Analizziamo come debba considerarsi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ai fini della tassazione ires o irpef e irap.
Ora in linea di principio in assenza di una espressa previsione, il credito di imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi tassabile. A titolo puramente didattico riportiamo quanto indicato nel caso del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 dove il comma 8 indicava espressamente “il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR 917/86, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Quindi in questo caso c’è una specifica previsione.
Nel caso del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari manca una qualsiasi previsione in questo senso e non solo, il dipartimento per l’informazione e l’editoria rispondendo alle domande più frequenti (FAQ) sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, con riferimento al trattamento fiscale del bonus, e quindi alla rilevanza fiscale dello stesso ai fini irap, ires o irpef, ha dato la seguente risposta: “Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 57 bis del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella L. n. 96 del 2017) non dispone espressamente la non rilevanza del credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte”.
Va da se che in questo modo con la tassazione del suddetto credito si determina una riduzione in valore assoluto del beneficio stesso, dovendolo assoggettare ad imposizione.
di Roberta Coviello

I benefici fiscali per le spese sostenute per i figli

Quanto costano i figli ??? e quali benefici fiscali ne traiamo ???

In questo articolo affrontiamo quali sono i benefici fiscali che i costi per istruzione e sport per i nostri figli consentono, esaminiamo dunque quali sono le spese che possiamo detrarre in quali limiti e quale è la documentazione necessaria e da conservare per eventuali futuri controlli.

La Circolare n. 7/E del 27/4/2018 fornisce indicazioni in merito alla detraibilità di alcune spese che sosteniamo per i nostri figli, vediamo quali:

Spese per la frequenza di asilo nido:

Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle dette spese, fino ad un importo massimo di euro 632 per ciascun figlio ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

Spese di istruzione non universitarie

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria, ossia quelle sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali, per un importo massimo di € 786,00.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano: le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza); i contributi obbligatori; i contributi volontari; la mensa scolastica, l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, le gite scolastiche, l’assicurazione , corsi di lingua, teatro, ecc. se deliberati dall’istituto.
Se le spese sono pagate a soggetti terzi, è necessario richiedere alla scuola la copia della delibera scolastica. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni dal rappresentante di classe, è necessaria una attestazione dell’istituto scolastico con i dati di ciascun alunno.

Spese di istruzione universitaria

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri, corsi di istruzione universitaria, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento; master universitari; corsi di dottorato di ricerca, Istituti tecnici superiori (ITS), nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA)

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per ogni figlio fiscalmente a carico.
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, dove deve essere riportata la denominazione,la sede e il codice fiscale dell’associazione sportiva, palestra, ecc.); la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.); l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.); l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Contributi per riscatto degli anni di laurea

Si tratta dei contributi relativi al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi
Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei canoni pagati per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
La detrazione non spetta agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare.
La detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea.

Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

E’ prevista una detrazione pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Studenti con diagnosi di Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento)

A favore degli studenti affetti da “disturbi specifici dell’apprendimento”, e’ prevista una detrazione
Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento nonché per l’utilizzo di strumenti che favoriscono la comunicazione verbale e assicurano una gradualità di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado alle persone alle quali è stato diagnosticato uno dei disturbi specifici dell’apprendimento, sia che si tratti di minori che di maggiorenni e può essere usufruita anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico

di Loredana Manara

Invio telematico dei corrispettivi

“Invio telematico dei corrispettivi”

Ulteriore adempimento che  è scattato il 1 luglio 2019 è la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Occorre innanzitutto precisare che, a differenza di quanto previsto per la fattura elettronica che può essere fatta attraverso il supporto di un intermediario fiscale, per i corrispettivi ciò non è possibile e quindi l’esercente, il commerciante, dovrà dotarsi di registratore telematico in grado di garantire quotidianamente la trasmissione giornaliera dei corrispettivi.

Nonostante l’esercente dovrà adempiere direttamente a questo obbligo, l’intermediario continuerà a registrare i corrispettivi, perché questi costituiscono ricavi ai fini reddituali e soprattutto perché ciò è necessario per elaborare la liquidazione IVA, che sarà mensile o trimestrale,  a seconda della cadenza in cui ci si trovi.

L’obbligo dal 1 luglio 2019 è scattato per i soggetti passivi IVA, con un volume d’affari su base annua dell’anno precedente, superiore a 400 mila euro, che svolgono operazioni ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, per attività che prevedono l’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Dato l’obbligo di cui narriamo, al cliente verrà rilasciato un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale. Tale documento commerciale serve a certificare l’acquisto effettuato ai fini delle garanzie che eventualmente devono essere attivate.

Per tutti gli altri operatori la decorrenza dell’obbligo si ha a partire dal 1 gennaio 2020.

Gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere di memorizzare e trasmettere i dati giornalieri.

Proprio per venire incontro agli operatori obbligati  a questo nuovo adempimento, viene riconosciuta una agevolazione, quale credito di imposta, in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’adattamento  degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento del vecchio registratore. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione nella prima liquidazione periodica IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

Ora nell’era telematica  una considerazione va fatta nel caso in cui non funzioni il registratore telematico oppure, qualora non ci sia il collegamento internet e quindi non sia possibile trasmettere i corrispettivi.

Nel caso in cui il registratore non funzioni, come nel passato occorre tempestivamente chiamare il tecnico abilitato,  che procede alla riparazione, ma oltre a questo occorre segnalare all’Agenzia delle Entrate che il registratore è “fuori uso” e quindi utilizzare la procedura d’emergenza dedicata. Dopo aver effettuato la segnalazione che il Registratore è fuori servizio, si possono trasmettere  i corrispettivi giornalieri memorizzati “manualmente”.  Quindi dopo aver segnalato che il registratore è fuori servizio occorrerà tener traccia dei corrispettivi con le modalità di cui al punto 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia   delle Entrate n. 182017 del 28  ottobre 2016 che stabilisce che si dovrà procedere “all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”. Tali corrispettivi comunque saranno trasmessi telematicamente. Si consideri che in virtù del fatto che si è fatta la comunicazione all’interno della scheda del RT che è fuori servizio è possibile che la trasmissione telematica possa essere effettuata oltre che dal contribuente, in possesso delle proprie credenziali, (Fisconline, Entratel, Spid), anche da un intermediario che è delegato al servizio corrispettivi.

Ovviamente i dati comunicati saranno memorizzati nella posizione dell’esercente, infatti la comunicazione viene effettuata per conto di questi.  Quando verrà aggiustato il RT, l’esercente comunicherà la riattivazione in servizio dello stesso e quindi giornalmente verrà trasmesso il file XML contenente i corrispettivi giornalieri. I files giornalieri devono essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni.

Ora analizziamo cosa  accade se manca la connessione internet, indispensabile nell’era digitale per la trasmissione dei dati.

Innanzitutto il decreto crescita, D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella L. 58 del 28 giugno 2019, ha modificato la tempistica di trasmissione stabilendo che vi sono 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la trasmissione dei dati.

Quindi anche in assenza di connettività si può stare relativamente tranquilli considerato il maggior lasso di tempo previsto, anche se è opportuno verificare se non ci siano problematiche di altra natura.

Qualora non si riuscisse a ripristinare il collegamento nei 12 giorni previsti per l’invio è possibile utilizzare la procedura di emergenza dedicata all’assenza di rete dove sarà possibile caricare il file XML che sarà  generato dall’apparecchio e sigillato dallo stesso.

Quindi sarà possibile caricare il file firmato su altro computer, sia dal contribuente stesso che dall’intermediario, che sia stato delegato all’area  corrispettivi, e procedere all’invio.

La procedura d’urgenza che abbiamo descritto è appunto una procedura d’urgenza e quindi non può essere utilizzata come modalità ordinaria di trasmissione, ma solo quando la rete è assente a seguito di guasto, questo comporta che i contribuenti devono mettersi in condizione e dotarsi di una rete e quindi di una connessione funzionante.

di Roberta Coviello

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

“Bonus mobili ed elettrodomestici”

Con la legge di stabilità 2019, tra le altre, è stata prevista la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici. La legge di bilancio ha dunque prorogato l’agevolazione agli acquisti che si effettuano nel 2019. La detrazione è prevista nella misura del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima sulla quale si può ottenere l’agevolazione è di € 10.000,00.

Per ottenere l’agevolazione è tuttavia indispensabile realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile. Quindi il bonus mobili e arredi ed elettrodomestici spetta solo se c’è stata una comunicazione di inizio lavori documentato a mezzo DIA, SCIA, CILA a partire dal 2018 in poi.

L’agevolazione è dunque agganciata a interventi di ristrutturazione. Deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria. Precisiamo che i lavori di manutenzione ordinaria, quali possono essere la tinteggiatura di pareti e soffitti, rifacimenti di intonaci interni, non consentono l’utilizzo del bonus.

La detrazione compete per i mobili  e dunque non vi rientrano tende e tendaggi o altri complementi di arredo. Vi rientrano invece le spese di trasporto e le spese di montaggio dei beni acquistati. Per grandi elettrodomestici intendiamo i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche.

A differenza delle spese di ristrutturazione, il cui pagamento per poter beneficiare della detrazione, può essere fatto solo tramite bonifico, “bonifico per agevolazione fiscale”, nel caso del bonus per mobili ed elettrodomestici il pagamento può essere fatto con bonifico o carta di credito o di debito. Non è ammesso fare il pagamento a mezzo di assegni bancari, denaro contante o altri mezzi di pagamento.

I documenti che occorre conservare per portare in detrazione il bonus sono la ricevuta del bonifico, nel caso della carta di credito o debito la ricevuta di avvenuta transazione, fattura di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati. Si può altresì utilizzare lo scontrino fiscale che contenga il codice fiscale del soggetto che procede all’acquisto ma, anche in assenza di codice fiscale sullo scontrino, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata la natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta.

di Roberta Coviello