Collegato alla manovra 2020 – Appalti solidarietà per il versamento delle ritenute e reverse charge

Collegato alla manovra 2020 – Appalti solidarietà per il versamento delle ritenute e reverse charge.

 

Tra le novità della manovra 2020 particolare rilievo va attribuito, sempre nell’ottica del contrasto a comportamenti presunti illeciti del contribuente, all’introduzione con l’art. 4 al D.l. 124 del 26 ottobre 2019 del reverse charge per le “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Ora già se consideriamo il titolo dell’art. 4 ci rendiamo conto che l’intestazione non è corretta perché non si vuole contrastare l’illecita somministrazione di manodopera ma si vuole contrastare il pericolo che lo Stato attraverso il meccanismo dell’appalto o del subappalto non riesca a incassare le ritenute che l’impresa appaltatrice o subappaltatrice opera sui lavoratori dipendenti, impiegati direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Come si cerca di raggiungere tale obiettivo stabilendo l’obbligo per il committente di versare le ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice. L’importo delle ritenute da versare è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato. L’importo così come previsto dai commi 3 e 4 deve essere messo a disposizione dall’impresa appaltatrice, ossia deve dalla stessa essere versato sul conto corrente del committente almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il versamento. Ora il comma 4 stabilisce che il committente che ha ricevuto le somme necessarie per eseguire il pagamento lo effettua senza possibilità di utilizzare le proprie posizioni creditorie. Ora considerando che il committente versa le ritenute in “luogo del soggetto che le ha effettuate” e dovendo indicare nella stessa il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito, non si capisce la precisazione di scrivere “senza possibilità di utilizzare in compensazioni proprie posizioni creditorie”.
Il committente esegue il versamento con F24 indicando i dati dell’appaltatrice, infatti tra gli obblighi dell’appaltatrice vi è quello di comunicare:
a) elenco nominativo di tutti i lavoratori, dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di detto lavoratore;
b) i dati utili per compilare l’ F24;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato.
E’ consentito per l’impresa appaltatrice non versare al committente l’ammontare delle ritenute ma chiedere, qualora abbia maturato corrispettivi nei confronti del committente, di compensare le ritenute con il credito residuo determinato da corrispettivi spettanti e non ancora versati.
I committenti che ricevono i dati di cui sopra e le somme devono provvedere al tempestivo versamento e sono responsabili nei limiti dell’ammontare delle somme ricevute. Il committente inoltre, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non trasmetta i dati di cui al comma 3, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute. Deve inoltre darne comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli obblighi del committente si estendono oltre che al versamento delle ritenute anche al ravvedimento operoso, addebitando all’appaltatrice gli interessi e le sanzioni versate. Quindi il calcolo delle sanzioni e degli interessi viene fatto dal committente.
Va da se di quanto sia impegnativo l’adempimento che abbiamo esaminato si immagini a realtà che utilizzano spesso imprese appaltatrici per tanti piccoli cantieri, va tenuta una contabilità solo per gestire questo adempimento e sempre perché lo Stato, invece di fare quello che deve fare, tende a coinvolgere altri soggetti, con un aggravio di adempimenti e di costi che rendono sempre più difficile fare impresa nel nostro paese.
Precisiamo che l’obbligo di cui narriamo decorre dal 1 gennaio 2020.
di Roberta Coviello