Come contabilizzare il credito d’imposta per acquisto registratore di cassa telematico (RT)

Il D.L. 119/2018, articolo 17, ha disposto il riconoscimento di un credito d’imposta ai contribuenti di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/72, che abbiano sostenuto spese per l’acquisto o l’adattamento di un registratore telematico nel 2019 e 2020.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, chiarisce che per il credito d’imposta può essere goduto esclusivamente tramite compensazione con modello F24 da presentarsi tramite Entratel o Fisconline, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo con il codice tributo 6899 – Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, con massimali previsti nella seguente misura:
1)   250 euro nel caso di acquisto;
2)    50 euro nel caso di adattamento di misuratore fiscale.
I forfettari ed i contribuenti in regime di vantaggio potranno utilizzare il credito nel mese successivo al sostenimento della spesa.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile e fiscale,le scritture contabili da effettuare sono le seguenti:

1) registrazione della fattura di acquisto del RT
—————————20/12/2019——————————–
diversi                                        a                                         Fornitore (SP)        € 1.830,00
macchine elettroniche (SP)                                                  € 1.500,00
Iva acquisti (SP)                                                                         € 330,00

2) pagamento fattura con bonifico
————————–20/12/2019——————————–
Fornitore (SP)                          a                                       Banca (SP)                 € 1.830,00

3) rilevazione del credito d’imposta. Il credito è tassabile sia ai fini delle imposte dirette che dell’IRAP in quanto è assimilato ad un contributo in conto impianti, poiché si tratta di somma di cui il contribuente può godere a fronte di un investimento in beni ammortizzabili.
Esistono due possibilità di contabilizzazione dei contributi in conto impianti: con metodo diretto o indiretto.

Con il metodo diretto, il credito d’imposta va portato in diminuzione del costo sostenuto per l’acquisto del RT, quindi si avranno minori quote di ammortamento – esempio:
—————————-30/12/2019—————————-
erario c/credito imposta RT (SP)             a      macchine elettroniche (SP)     € 250,00

La quota di ammortamento si calcolerà sul costo di acquisto diminuito del credito d’imposta

Con il metodo indiretto, il credito d’imposta viene rilevato a bilancio come credito verso l’erario:

——————————31/12/2019————————–
Credito d’imposta RT (SO)                            a   Contrib. c/impianti (CE)             € 250,00

Il provento corrispondente al credito d’imposta, da classificarsi in bilancio alla voce “Altri ricavi e proventi” , dovrà poi essere oggetto di risconto per rapportarne il valore alla durata di investimento, e quindi di ammortamento.

N.B. Per quanto riguarda i contribuenti in regime di vantaggio , il costo sostenuto per l’acquisto del RT viene portato intermente in deduzione dal reddito imponibile, al netto del credito d’imposta. Per i contribuenti in regime forfettario, invece, contributo ricevuto è ininfluente.
4) Utilizzo in compensazione del credito d’imposta con modello F24:
—————————-16/01/2020—————————–
erario c/IVA (SP)                                            a                   Diversi                                 € 1.000,00

a Credito d’imposta RT (SP) € 250,00
a Banca (SP) € 750,00

Trattandosi di credito d’imposta andrà indicato nel modello Unico relativo all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa con specifica indicazione all’interno del quadro RU

di Loredana Manara