Quali aziende possono riaprire dal 4 maggio?

Dal 4 maggio potranno riaprire le aziende manifatturiere, le aziende edili ed il commercio all’ingresso purché collegato alle succitate attività. Tutte le aziende che possono riprendere l’attività dovranno, però, applicare le misure di sicurezza per ridurre il rischio da contagio, come previsto dal protocollo 24 aprile 2020 : il rispetto delle misure di sicurezza ivi previste è fondamentale, in quanto la mancata attuazione di idonee misure di sicurezza determina la sospensione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle stesse.
Anche bar e ristoranti potranno riaprire, ma solo ed esclusivamente per l’asporto. Occorrerà tuttavia rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro anche al di fuori dal locale e sarà vietato consumare i prodotti all’interno dei locali o sostare nelle immediate vicinanze dello stesso.
Le misure igieniche raccomandate consistono sempre nel rispettare la distanza sociale di un metro, lavarsi spesso le mani, nell’evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Sarà necessario fornire una idonea informazione sia ai dipendenti che ai i clienti, apponendo avvisi. Le aziende dovranno poi mettere sempre a disposizione soluzioni idroalcoliche negli ambienti di lavoro e pulire regolarmente tutte le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Per gli esercizi commerciali questa pulizia dovrà avvenire almeno due volte al giorno e dovrà altresì essere garantita una buona aerazione naturale degli ambienti.
In merito all’accesso negli esercizi commerciali, in una superficie di 40 mq potranno essere presenti al massimo tre persone (un cliente e due operatori).
Tutte le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le attività di vendita al dettaglio potranno riaprire dal 18 maggio mentre per bar, ristoranti e attività di «cura della persona» (parrucchieri, centri estetici etc.) il governo sta valutando una riapertura solo dal 1° giugno.
Ma analizziamo il protocollo condiviso di sicurezza 24/4/2020, importante perché in caso di accesso ispettivo ne dovrà essere riscontrata l’applicazione: nel momento in cui l’azienda non risulta essere in regola con la sicurezza e non ha adottato un protocollo di sicurezza aziendale, l’attività dovrà essere sospesa.
– si incentiva ancora una volta l’utilizzo dello Smart Working ;
– I lavoratori che sono stati in precedenza affetti da covid-19 potranno riprendere la loro attività solo ed esclusivamente nel momento in cui avranno una certificazione medica di idoneità al lavoro a fronte del tampone negativo che attesti il buono stato di salute; ove richiesto dal protocollo di sicurezza aziendale e dal medico competente, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella condizione di farsi carico dell’esame tramite tampone al lavoratore. Il datore di lavoro non ha l’obbligo ma la facoltà di rilevazione della temperatura dei lavoratori all’ingresso in azienda, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
– pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali: per comprendere cosa si intende per “sanificazione periodica dei locali” si può fare riferimento a quanto prescritto dal Ministero della Salute quando si rileva un caso di covid-19 all’interno della realtà aziendale ; queste attività di sanificazione possono essere svolte attraverso società esterne ma anche (previa idonea formazione e addestramento) in autonomia da parte dell’imprenditore o da parte dei lavoratori.
– l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio non soltanto in tutte quelle condizioni in cui non sia possibile mantenere la distanza tra un lavoratore con l’altro di un metro ma anche in tutti quegli ambienti che vengono condivisi, quali ad esempio spogliatoio o area break.
– bisognerà sempre mantenere il distanziamento sociale e pertanto, dove è possibile, stabilire turnazioni per i lavoratori .
– responsabilità del medico competente: avrà un ruolo strategico anche nella gestione dei cosiddetti soggetti fragili e dei soggetti che hanno in precedenza contratto covid-19, sempre nel rispetto della normativa privacy.
di Roberta Coviello e Loredana Manara