Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis

Ecobonus nel decreto n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

L’articolo 119 del decreto Rilancio è uno degli articoli accolti con maggiore curiosità ed interesse, sia dai contribuenti che dalle imprese, che sperano in una ripresa del settore edilizio anche grazie al nuovo ecobonus del 110%.

L’agevolazione che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli definiti trainanti.

Le Spese per le quali sarà automaticamente riconosciuto l’ecobonus del 110% sostenute dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021 vengono  di seguito  evidenziate, spese che possiamo definire tra quelli trainanti:

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
  • lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
  • interventi su edifici singoli e villette (ad oggi solo se abitazione principale), per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore.

Inoltre l’inclusione della generalità dei lavori di risparmio energetico nell’ecobonus del 110% è prevista dal comma 2 dell’articolo 119, il quale stabilisce che beneficiano della detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

“L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.”

Il decreto Rilancio contiene poi due specifiche:

  • se abbinati ai lavori trainanti, l’ecobonus del 110% spetterà anche per gli impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Siamo comunque in attesa del decreto attuativo MISE con i requisiti tecnici previsti per i lavori trainanti, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le regole operative.

Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis. Resta il nodo dello sconto in fattura

Non è solo la percentuale di detraibilità a rendere interessante l’ecobonus del 110%, ma anche la modalità di fruizione del bonus fiscale.

Innanzitutto il decreto Rilancio riduce i tempi di recupero, fissando in 5 anni il lasso temporale previsto per la fruizione della detrazione, così come stabilito al comma 1 dell’art. 119 D.Rilancio. Ma vi è di più, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui narriamo possono optare alternativamente, in luogo dell’utilizzo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La ratio della norma, proprio per far ripartire l’economia in modo ecosostenibile,  è consentire ai contribuenti di effettuare lavori di riqualificazione energetica a costo zero.

Il fornitore avrà a sua volta la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, banche ed intermediari finanziari compresi. Si potrà rivolgere alla banca anche il contribuente che ha sostenuto le spese, nel caso in cui fosse difficile accedere all’opzione dello sconto in fattura.

Su questo punto vale la pena evidenziare le criticità del meccanismo. Lo sconto in fattura non è una novità, infatti già il decreto Crescita aveva provato ad introdurlo come strumento per incentivare i lavori di riqualificazione degli edifici esistenti. Le difficoltà incontrate erano soprattutto quelle delle imprese più piccole. Diamo atto che in questo provvedimento l’elemento innovativo del decreto Rilancio è l’aver chiamato all’azione anche le banche.

Sono però ancora tante le domande senza risposta e ci si chiede soprattutto se le banche potranno rifiutare la cessione del credito da parte delle imprese. Al momento  nel decreto Rilancio non vi è alcun cenno all’obbligo di accettazione del meccanismo da parte delle banche.

L’ecobonus al  110%, quale elemento unico  potrà svelare i suoi reali effetti solo all’atto pratico.

Restiamo quindi in attesa delle disposizioni attuative, primo vero passaggio per l’avvio della super detrazione fiscale.

di Roberta Coviello

Indennità per i lavoratori domestici

Dal 25 maggio è possibile richiedere l’indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto rilancio. Si tratta di un bonus pari a 500 euro per ciascun mese, riferita ad aprile e maggio, che sarà erogato in un’unica soluzione, in base alla domanda che può essere presentata attraverso il portale Inps o rivolgendosi ai patronati.

Il bonus andrà solo a chi ha almeno 10 ore settimanali di contributi (anche da uno o più contratti) e non è convivente.
Non è compatibile con gli altri aiuti introdotti dai dl Cura Italia e Rilancio, quindi non spetterà a chi ha già ottenuto altri bonus o è percettore del Reddito di cittadinanza o del futuro, come il reddito di emergenza.

I requisiti per chiedere il bonus

L’indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

  • alla data del 23 febbraio 2020 devono avere almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’Inps;
  • i contratti di lavoro devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da Inps, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;
  • la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a Inps dal datore di lavoro entro la predetta data;
  • i lavoratori domestici non devono essere titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità , né essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente .

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda ci si può rivolgere a Caf e patronati. Si può richiedere direttamente accedendo al portale dell’inps, in questo caso per accedere al sito Inps è necessario dotarsi di Pin dispositivo, poi bisognerà aprire la pratica per la richiesta con i propri dati, compreso il codice Iban intestato al richiedente, sul quale verrà accreditato l’importo se l’istruttoria avrà un esito positivo. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale. Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.
Alla presentazione della domanda sarà rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo. In un secondo momento la domanda sarà protocollata e la colf/badante riceverà una notifica per collegarsi alla sezione Consultazione pratica e pagamenti, dove scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede Inps. Per capire a che punto è la domanda, basterà verificare nella sezione “stato di lavorazione della domanda”.

di Roberta Coviello

D.L. Rilancio in G.U.- Le principali misure fiscali e non solo

Di seguito le principali misure, di natura fiscale e non, contenute nel D.L. n. 34 pubblicato il 19/5/2020 con entrata in vigore immediata:

Irap (art. 24) – cancellazione del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 (rimane dovuto il 2° acconto 2020) per contribuenti con volume di ricavi/compensi 2019 fino a €. 250 milioni.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro (art. 120)
Soggetti interessati: imprese e professionisti che operano in luoghi aperti al pubblico
Credito d’imposta: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far
rispettare le prescrizioni sanitarie e di contenimento contro l’emergenza epidemiologica ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Limite di spesa: €. 80.000 per beneficiario
Detto credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Credito d’imposta sanificazione (art. 125)
Soggetti interessati: imprese e professionisti; enti non commerciali
Misura del credito d’imposta: 60% delle spese sostenute nel 2020 sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 ovvero in compensazione.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte su reddito ne ai fini irap.
Limite di spesa: €. 60.000 per beneficiario

Riduzione aliquota IVA per beni necessari al contenimento Covid-19 (art. 124)
Le cessioni dei beni elencati di seguito, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;
laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti
disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3
per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-
19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;”.
Dal 1 gennaio 2021 sono assoggettati ad aliquota IVA del 5%.

Contributo a fondo perduto (art. 25)
Beneficiari: imprese e professionisti (ivi incluse le imprese agricole, anche quali cooperative) con
ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 5.000.000
Condizioni: fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiore a 2/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2019
L’ ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla riduzione di fatturato/corrispettivi di cui
sopra:
20%: soggetti con ricavi/compensi 2019 <= €. 400.000
15%: soggetti con ricavi/compensi 2019 tra €. 400.001 e €. 1.000.000
10%: soggetti con ricavi/compensi 2019 tra €. 1.000.001 e €. 5.000.000
Aspetti fiscali: il contributo non è imponibile Irpef/Ires né Irap
Modalità: presentazione istanza telematica all’Agenzia delle Entrate autocertificando la sussistenza dei requisiti, le modalità e i termini saranno stabilite da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Erogazione: mediante accreditamento diretto in C/C (bancario o postale) intestato al beneficiario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per locazioni (art. 28)
Soggetti interessati: imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
Misura: 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020.
Condizione: per ciascun mese deve essersi verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%
rispetto allo stesso mese del 2019 (spetta autonomamente per ciascun mese in cui risulti verificata la condizione)
Immobili interessati: qualsiasi immobile ad uso non abitativo strumentale per destinazione (cioè utilizzato nello svolgimento
dell’attività d’impresa commerciale/agricola o professionale).
Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda: se comprensivi di almeno un immobile tra
quelli di cui sopra (non abitativo e strumentale per destinazione) il credito d’imposta spetta in misura ridotta
del 30% dei relativi canoni.
Aspetti fiscali: il credito d’imposta (che matura solo successivamente al pagamento del canone) è utilizzabile sia in compensazione orizzontale nel mod. F24 che nel mod. Redditi 2021 e non è imponibile Irpef/Ires nè Irap
Cessione del credito: il credito d’imposta può essere ceduto al locatore/concedente o ad altri soggetti
(compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari)

Bonus edili (art. 119) –
Soggetti interessati: Condomini; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
su abitazione principale; IACP; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Spese interessate: spese sostenute tra il 1/07/2020 ed il 31/12/2021
Interventi:
ecobonus: isolamento termico interessano l’involucro esterno per più del 25% (spesa massima di €.
60.000 per il numero di unità immobiliari dell’edificio); sostituzione degli impianti di riscaldamento
con caldaie a pompa di calore o a condensazione classe A (inclusi impianti ibridi geotermici) anche
abbinati alla installazione di specifici impianti fotovoltaici (con un particolare sistema di accumulo).
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o,
se tecnicamente non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare
mediante l’APE)
sismabonus (tutti gli interventi previsti dall’art. 16 DL 63/2013)
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (se effettuata congiuntamente a una
delle prestazioni di cui sopra)
Detrazione: nella misura del 110%
Sconto in fattura: in luogo della detrazione, il contribuente può optare, oltre che per la cessione del credito,
anche per lo sconto in fattura da parte del fornitore (previo rilascio del visto di conformità sui
documenti che attestano il presupposto la detrazione)

Contributi alle imprese che introducono sui luoghi di lavoro (art. 95)
Sono previsti contributi da parte dell’INAIL, attraverso il trasferimento delle risorse ad Invitalia spa, per favorire interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i
relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e
rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo
degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
l’INAIL provvederà sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Lotteria degli scontrini (art. 141)
È disposto il differimento al 1° gennaio 2021 la decorrenza della “lotteria degli scontrini”.

Differimento dei versamenti (art. 144)
Sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 i versamenti di imposte e contributi, già sospesi
per i mesi di marzo, aprile e maggio, da versare in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154) –
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie
e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio”
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
(art. 154, lettera c)

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Reddito di emergenza (art. 82)
È riconosciuto un sostegno ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica denominato Reddito di emergenza. Le domande sono presentate entro il mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, tra gli altri con un valore Isee inferiore a € 15.000,00.
Le richieste di Rem possono essere presentate presso i caf e presso gli istituti di patronato. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps.

Indennità di 600 euro (art. 84) –
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di €. 600 per il mese di marzo, è riconosciuta automaticamente
la stessa indennità di €. 600 euro per il mese di aprile 2020.
Indennità mese di maggio:
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata spetta per il mese di maggio una ’indennità di €. 1.000, tuttavia sono indicate le condizioni di cui di seguito, che non la rendono automatica.
Condizioni: che vi sia stata una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Modalità: presentazione autocertificazione sussistenza requisiti all’INPS (con successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate
categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità lavoratori domestici (art. 85)
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del
23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è
riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. La domanda può essere presentata ai Patronati e l’indennità è erogata dall’Inps.
di Loredana Manara e Roberta Coviello

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici utilizzabile dal mese di agosto 2020

Il Dl 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, ha istituito il Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. L’art. 22 prevede:
• il riconoscimento di un credito di imposta, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è utilizzato.
• il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e irap.
Gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili (ovvero le banche, poste italiane spa, ecc) sono tenuti a trasmettere all’ Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento (prima scadenza: 20 agosto 2020) i seguenti dati:
• il codice fiscale dell’esercente;
• il mese e l’anno di addebito;
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Gli esercenti sono tenuti a raccogliere la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronico e a metterla a disposizione, su richiesta, dell’amministrazione finanziaria: tale documentazione va conservata per un periodo di 10 anni.
di Loredana Manara

Il rimborso delle spese per acquisto di DPI

Nella fase di riavvio delle attività produttive nella Fase 2 sarà necessario rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le imprese dovranno sostenere costi piuttosto elevati che potranno essere in parte abbattuti:
1) con il credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia , che prevede per il periodo di imposta 2020 il riconoscimento ai soggetti esercenti attività di impresa e arte o professione di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
2) partecipando al bando “Impresa Sicura” attivato da Invitalia, che consente alle imprese di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale dal 17/3/2020 fino alla data di presentazione della domanda 18/5/2020: le risorse investite per il beneficio sono limitare, pertanto l’erogazione dei rimborsi avverrà sino ad esaurimento delle stesse e quindi risulta fondamentale l’ordine di presentazione delle domande che, appunto, saranno soddisfatte in base ad uno specifico elenco cronologico (click day 11/5/2020).
Le spese ammissibili previste sono:
• Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
• Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
• Dispositivi per protezione, quali tute e/o camici;
• Calzari e/o copricapi;
• Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
• Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La spesa minima per i dispositivi sopra elencati non può essere inferiore a € 500,00, deve essere comprovata da fattura saldata integralmente entro la data di presentazione della domanda di rimborso con conti correnti intestati all’impresa. Il rimborso delle spese non prevede l’IVA.
Misura del rimborso – Il rimborso, sempre nei limiti delle risorse disponibili, copre il 100% delle spese ammissibili per un importo pari ad € 500,00 per addetto dell’impresa e fino ad un massimo di € 150.000,00. L’impresa è dunque obbligata ad indicare specificatamente il numero degli “addetti” dell’impresa a cui sono destinati i dispositivi di protezione.
FASI IN CUI SI ARTICOLA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Prenotazione del rimborso:Le imprese interessate possono inviare, tramite l’apposito sportello informatico, la prenotazione del rimborso dall’11 al 18/05/2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore18.00
Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni: Invitalia pubblicherà, in ordine cronologico, l’elenco delle prenotazioni inoltrate dalle imprese. L’elenco indicherà le prenotazioni ammesse alla presentazione della domanda di rimborso e le prenotazioni non ammissibili.
Presentazione della domanda:Le imprese ammesse potranno compilare, tramite l’apposita procedura informatica, la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26/05/2020 alle ore 17.00 dell’11/06/2020.
Cumulabilità dei benefici : non esistono precisazioni in merito, ma poiché il decreto Cura Italia specifica che per avere diritto al credito di imposta le spese devono essere “sostenute”, ossia è necessario che a fronte della fattura di acquisto, l’impresa sia incisa dall’uscita finanziaria conseguente, si suppone che se la spesa viene rimborsata tramite la procedura di “Impresa Sicura” non si può usufruire del credito di imposta.
di Loredana Manara