Il credito di imposta per le locazioni di immobili destinati ad attività commerciale e/o professionale

Con il comunicato stampa del 6 giugno 2020 l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che dalla data del comunicato  è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E   ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate. È inoltre disponibile la circolare n. 14 del Direttore dell’Agenzia,  che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

In cosa consiste –  Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.  Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A chi spetta – Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (artt. 61 e 109 c. 5 TUIR).

Compensazione del credito – Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

di Roberta Coviello

Le scadenze fiscali giugno 2020

E’ terminato il lockdown,  siamo nella fase 2 della ripartenza, ma soprattutto siamo a giugno mese di scadenze e pagamenti per antonomasia e dunque  si riparte con le scadenze fiscali e con i pagamenti di imposte e varie.

  • La prima scadenza importante è quella del 16 giugno 2020, termine per il versamento dell’acconto IMU. Una proroga generalizzata ai fini del pagamento dell’ IMU non c’è, ma sarà il singolo Comune a poter scegliere se differire la scadenza per il versamento della nuova tassa unica sulla casa, frutto della fusione di IMU e TASI. Infatti la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha abolito la IUC (imposta unica comunale), ad eccezione della TARI,ha eliminato la TASI disciplinato la nuova IMU (art 1, commi da 738 a 783).

I Comuni devono approvare un nuovo regolamento e le aliquote della nuova IMU, entro il 31 luglio 2020, ma in attesa dell’approvazione del regolamento e delle aliquote della nuova IMU, si precisa che, in sede di prima applicazione della nuova IMU, è previsto quanto segue:

–       il pagamento della prima rata – acconto – con scadenza il 16/06/2020 dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono quelli dell’IMU.

ATTENZIONE

Portiamo alla vostra attenzione che per alcuni immobili adibiti ad attività commerciali e a seguito del blocco totale che si è avuto da marzo fino a maggio, l’articolo 177 del Decreto Legge “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 2019, ha disposto l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU, anno 2020 (quota-Stato e quota-Comune), per:

a)gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b)  gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Quindi come già precisato  la nuova IMU, frutto della fusione di IMU e TASI, prende le sue regole principali dalla IUC, ed in sostanza cambia poco in merito a soggetti obbligati e regole per il calcolo dell’importo dovuto.

Non cambia neppure la scadenza:

il 16 giugno 2020 si paga l’acconto IMU;

il 16 dicembre invece è il termine per il versamento del saldo, comprensivo di conguaglio

nel caso di modifica delle aliquote da parte del Comune.

Il 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo e le regole per il pagamento con modello F24.

Quindi tra conferme e novità, alle quali si affianca l’ipotesi di una proroga, dove i  Comuni potranno autonomamente scegliere se rinviare o meno la scadenza IMU del 16 giugno 2020,

bisognerà quindi monitorare il sito del proprio Comune di riferimento per orientarsi su quando pagare e su quali agevolazioni saranno introdotte.

  • Il mese di giugno segna inoltre la ripresa degli adempimenti sospesi, dalla dichiarazione IVA, fino ad esterometro, Lipe ed elenchi Intrastat.

Nessuna nuova proroga neppure per gli elenchi Intrastat. Entro il 25 giugno 2020 bisognerà trasmettere in modalità telematica l’elenco riepilogativo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Scadenza il 30 giugno 2020 per l’invio della dichiarazione IVA, così come per le Lipe,  l’esterometro e gli elenchi Intrastat.

Partendo dalla dichiarazione IVA, il termine ordinario del 30 aprile 2020 è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2020 per effetto delle misure disposte dal decreto Cura Italia.

Stessa scadenza anche per le Lipe del primo trimestre 2020, in scadenza il 31 maggio, ma per le quali è possibile sfruttare il maggior termine per la trasmissione telematica.

Il 30 giugno 2020 è anche il termine per l’invio degli elenchi Intrastat in scadenza a marzo,  aprile e maggio, così come dell’esterometro del primo trimestre 2020.

  • Nessuna proroga, invece, per i versamenti in autoliquidazione di Irpef, contributi INPS ed IVA dovuti il 16 giugno 2020.

Il 16 giugno 2020 torna quindi l’appuntamento con gli adempimenti periodici, che come  evidenziato nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate,  riguarda i seguenti   adempimenti:

  • IVA relativa alla liquidazione del mese di maggio 2020;
  • ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi INPS di maggio 2020;
  • ritenute su lavoro autonomo di maggio 2020.

Nel dettaglio, entro il 16 giugno 2020 bisognerà effettuare:

  • versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di maggio, addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza del mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 e codice tributo 1040, competenza 05/2020. Nello stesso modello F24 i sostituti d’imposta possono versare i contributi Inps dovuti per le retribuzioni del mese di maggio.
  • versamento Iva per i contribuenti con liquidazione mensile relativa al mese di maggio 2020, utilizzando il modello F24 con codice tributo 6005.
  • Lo scadenzario del mese si chiude con il primo importante appuntamento con la dichiarazione dei redditi: è fissata al 30 giugno 2020 la scadenza per il versamento Irpef, Ires, cedolare secca, un termine per il quale si profila l’ipotesi di una proroga a settembre, con il rischio di un doppio calendario differenziato tra soggetti ISA e non.

Al netto dello sconto sull’Irap, la scadenza del 30 giugno 2020 rappresenterà per molte partite IVA una delle più pesanti uscite di cassa dell’anno, in un periodo non proprio roseo sul fronte economico.

Il saldo risultante dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, oppure entro i 30 giorni successivi pagando una maggiorazione dello 0,40%.

Pur evidenziando che attualmente la scadenza confermata è quella del 30 giugno 2020, è bene accennare alle possibili novità. Si inizia a parlare di una possibile proroga a settembre, dovuta alle modifiche agli ISA introdotte dal decreto Rilancio.

In sostanza, considerando l’imminente scadenza e la necessità di tempo per l’adeguamento delle procedure, la maggioranza di governo sta valutando di rinviare il termine di scadenza, così come avvenuto lo scorso anno.

Si parla però di una possibile proroga postuma, che potrebbe arrivare in via ufficiale solo con la conversione in legge del decreto Rilancio.

Quindi riepiloghiamo le scadenze fiscali di giugno.

Scadenza Adempimento
16 giugno 2020 Acconto IMU nei Comuni che non hanno disposto una proroga
16 giugno 2020 Versamento IVA, Irpef e contributi INPS
25 giugno 2020 Intrastat mensili
30 giugno 2020 Dichiarazione IVA
30 giugno 2020 LIPE primo trimestre
30 giugno 2020 Esterometro primo trimestre
30 giugno 2020 Saldo e acconto imposte sui redditi

 di Roberta Coviello