Bonus Pubblicità 2020

Il bonus pubblicità è stato istituito nel  2018 e prevede un meccanismo di credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati sia superiore  almeno dell’1% all’investimento effettuato sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta  pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, da presentare tra il 1 e il 31 marzo di ciascun anno;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi rispettano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018,  da presentare tra il 1 e il 31 gennaio dell’anno successivo.

Sulla base delle richieste pervenute l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Vediamo le novità rilevanti per il 2020

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Quindi per l’anno 2020 nella “comunicazione per l’accesso” si deve indicare solo l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato, quindi l’investimento già effettuato o da effettuare nel 2020, non anche l’investimento effettuato l’anno precedente.

Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Pertanto il credito di imposta per il 2020 è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulle emittenti, televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogihe o digitali, purchè non partecipate dallo stato  e iscritte nel Registro unico degli operatori della comunicazione;
  • sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati per il Tribunale o il Roc e dotati del direttore responsabile.

Proprio perché si tratta di modifiche introdotte nel 2020, con novità significative e rilevanti rispetto ai criteri di determinazione degli anni precedenti, è stata prevista la possibilità dell’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020, anche se restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020, con l’adozione di criteri diversi da quelli previsti nel decreto rilancio.

Le prenotazioni presentate nel mese di marzo 2020 restano valide e su di esse il calcolo per determinare il credito d’imposta richiesto verrà effettuato in automatico sulla base delle nuove disposizioni normative, nonostante la restituzione al richiedente dal servizio telematico di una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Anche per l’anno 2020 le risorse stanziate e disponibili saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale.

di Roberta Coviello