Disposizioni in tema di vasi e fioriere – Comune di Roma

Vorrei oggi trattare un tema che nei Condomini può verificarsi e che comporta qualche elemento di riflessione. Cosa accade se si verifica la caduta di un vaso da un balcone. Ora è chiaro che quanto indicato costituisce solo spunto di riflessione per me e per noi tutti.  Dobbiamo nella nostra breve analisi considerare che le fonti alle quali ispirarsi sono sia il codice civile e sia i Regolamenti dei comuni, il regolamento condominiale a mio avviso ha un ruolo assolutamente marginale.

Innanzitutto è opportuno precisare che la caduta di fioriere e vasi da balconi o finestre è fonte di responsabilità civile e, nel caso più grave, penale. Limitiamoci all’aspetto civile. A mio avviso  il proprietario dei vasi e delle fioriere o comunque chi ne abbia la custodia risponde dei danni causati, da un punto di vista civile ai sensi dell’art. 2051 cc, infatti lo stesso prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Vi riporto altresì che il nuovo regolamento di Polizia municipale del comune di Roma approvato con seduta del 6 giugno 2019 ha modificato l’art. 27 del vecchio regolamento del 1946 che si limitava a vietare di tenere “sui davanzali delle finestre, sui prospetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili e altri spazi di transito, vasi di fiori e altri oggetti mobili non convenientemente assicurati”.

Ora l’art. 13 del nuovo del nuovo Regolamento detta nuove disposizioni così come di seguito riportato.

Articolo 13

Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 674 del codice penale, è vietato lasciar

cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano sulla pubblica via o aperta a

pubblico transito qualsiasi oggetto solido o liquido.

  1. È vietato esporre o stendere all’aperto, ovvero in aree, recinti o spazi privati, con

esclusione dei balconi aggettanti, biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle

vie e piazze pubbliche.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 675 del codice penale, i vasi di fiori e/o

piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai

davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze

prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli. Nel

procedere all’innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all’esterno delle

abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

 

Pertanto le nuove disposizioni prevedono l’obbligo che i vasi stessi  siano ancorati internamente ai balconi, questo per evitare qualsiasi  conseguenza negativa che si determini dall’eventuale caduta degli stessi.

Ora sulla base di quanto previsto dal nuovo Regolamento di polizia municipale invito tutti a prendere atto delle nuove disposizioni e a invitare i condomini tutti al rispetto delle stesse, proprie per evitare problematiche inutili.

(Roberta Coviello)