Cashback

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 24 novembre 2020, n. 156 del MEF, contenete le disposizioni di attuazione del programma cashback, previsto dalla legge di Bilancio 2020.

L’adesione è volontaria: il contribuente deve scaricare l’app IO e associare il bancomat o  carta di credito,anche prepagata, con i quali intende pagare i suoi acquisti; deve dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisiti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

In qualsiasi momento è possibile effettuare la cancellazione dal Programma nell’app IO.

Come funziona: tramite il  POS dell’esercente viene verificata la partecipazione dell’aderente al programma e trasmette i dati al sistema cashback entro la giornata successiva al pagamento. Al contribuente è attribuito un rimborso pari al 10% x importo della transazione (con un massimale di €. 150 anche se l’acquisto è di importo superiore) e in ogni caso non superiore a €. 1.500 per ciascun periodo semestrale. Per ottenere l’accredito di una parte del denaro speso sarà necessario effettuare almeno 50 “acquisti”. I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo (1° gennaio-30 giugno 2021;1° luglio-31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022-30 giugno 2022) . Il meccanismo non sarà applicabile agli acquisti online.

LA FASE SPERIMENTALE: dal 1° dicembre fino al 31 dicembre 2020 vi è la fase sperimentale. In questo periodo il rimborso rimane pari al 10% dell’importo di ogni transazione e considera il massimale di € 150 per singola transazione, tuttavia, accedono al rimborso coloro che abbiano fatto un minimo di 10 transazioni.

di Loredana Manara