Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 Chiusura e ristori

Con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 entrato in vigore il 19 dicembre 2020, il Governo ha imposto nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nel periodo delle festività natalizie.    A fronte delle nuove chiusure e dei rinnovati divieti l’articolo 2 del citato decreto, ricalcando in parte il meccanismo già visto, ha previsto l’erogazione di nuovi fondi rivolti nello specifico agli operatori del settore ristorazione. Soggetti beneficiari dei nuovi fondi saranno esclusivamente i contribuenti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del dl), avevano la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al dl 172/2020. Si tratta sostanzialmente dei soggetti esercenti le attività contrassegnate dal codice Ateco 56 “attività dei servizi di ristorazione”. Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 30 aprile 2020;

CODICI ATECO INDICATI NELL’ALLEGATO 1

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il comma 2 dell’art. 2 del dl in commento prevede, tuttavia, che il nuovo contributo sia riconosciuto esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del dl 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. dl “Rilancio”) e che non abbiano restituito il predetto ristoro.

Modalità di erogazione

Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.

Misura del contributo

L’ammontare del contributo e’ pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020. In ogni caso, l’importo del contributo in parola non può essere superiore a euro 150.000,00.

Trattamento fiscale del contributo

In sede di conversione in legge del DL 137/2020, Decreto Ristori, è stato introdotto un importante emendamento che specifica che tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione.

di Roberta Coviello

 

Dall’esenzione all’aliquota agevolata per i dispositivi medici

Con l’articolo 124 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34) è stata introdotta una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19:

è stata prevista l’applicazione – a regime dell’aliquota IVA agevolata del 5%, prevedendo altresì in via provvisoria, solo fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Dunque i beni elencati dall’articolo 124 del D.L. 34/2020  le cui cessioni sono state effettuate in regime di esenzione IVA  fino al 31 dicembre 2020  e che diverranno imponibili con IVA al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 sono:

ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;

monitor multiparametrico anche da trasporto;

pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

tubi endotracheali;

caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

maschere per la ventilazione non invasiva;

sistemi di aspirazione;

umidificatori;

laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare;

aspiratore elettrico;

centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

ecotomografo portatile;

elettrocardiografo;

tomografo computerizzato;

mascherine chirurgiche;

mascherine ffp2 e ffp3;

articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

termometri;

detergenti disinfettanti per mani;

dispenser a muro per disinfettanti;

soluzione idroalcolica in litri;

perossido al 3 per cento in litri;

carrelli per emergenza;

estrattori rna;

strumentazione per diagnostica per covid-19;

tamponi per analisi cliniche;

provette sterili;

attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le cessioni dei beni cui sopra, come si è detto, diverranno imponibili ad aliquota 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

         Tuttavia la manovra finanziaria in corso di approvazione prevede  due importanti eccezioni:

– al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

– il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

È ora importante capire fino a quando è possibile la fatturazione con il regime di esenzione, e quando invece inizia a dover essere dovuta l’Iva con l’aliquota del 5%.

         A tal proposito si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 6 del DPR 633/72 e dunque  si deve fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, il momento di effettuazione coincide con la consegna o spedizione.

Per  consegna si intende il momento del trasferimento dal cedente al cessionario, quando non si ha  l’ausilio di soggetti terzi. Se i beni invece vengono spediti tramite uno spedizioniere, cioè un soggetto terzo che organizza il trasporto, il momento di effettuazione  è quello in cui il cessionario consegna la merce allo spedizioniere.

di Roberta Coviello e Loredana Manara