Con l’articolo 124 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) è stata introdotta una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19:
è stata prevista l’applicazione – a regime – dell’aliquota IVA agevolata del 5%, prevedendo altresì in via provvisoria, solo fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Dunque i beni elencati dall’articolo 124 del D.L. 34/2020 le cui cessioni sono state effettuate in regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e che diverranno imponibili con IVA al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 sono:
ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione;
umidificatori;
laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare;
aspiratore elettrico;
centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile;
elettrocardiografo;
tomografo computerizzato;
mascherine chirurgiche;
mascherine ffp2 e ffp3;
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
termometri;
detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti;
soluzione idroalcolica in litri;
perossido al 3 per cento in litri;
carrelli per emergenza;
estrattori rna;
strumentazione per diagnostica per covid-19;
tamponi per analisi cliniche;
provette sterili;
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Le cessioni dei beni cui sopra, come si è detto, diverranno imponibili ad aliquota 5% a partire dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia la manovra finanziaria in corso di approvazione prevede due importanti eccezioni:
– al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
– il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
È ora importante capire fino a quando è possibile la fatturazione con il regime di esenzione, e quando invece inizia a dover essere dovuta l’Iva con l’aliquota del 5%.
A tal proposito si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 6 del DPR 633/72 e dunque si deve fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.
Per quanto riguarda le cessioni di beni, il momento di effettuazione coincide con la consegna o spedizione.
Per consegna si intende il momento del trasferimento dal cedente al cessionario, quando non si ha l’ausilio di soggetti terzi. Se i beni invece vengono spediti tramite uno spedizioniere, cioè un soggetto terzo che organizza il trasporto, il momento di effettuazione è quello in cui il cessionario consegna la merce allo spedizioniere.
di Roberta Coviello e Loredana Manara