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Studio Coviello







A regime il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari

“A regime il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari”
Gli incentivi per investimenti in pubblicità, già applicati per il 2017 e il 2018, sono stati confermati anche per il 2019 ma non solo. Infatti la L. n. 81 dell’8 agosto 2019, ha convertito il D.L. 28 giugno 2019, n. 59 con modificazioni.
Dopo l’articolo 3 è stato inserito l’art. 3 bis “modifiche all’art. 57 bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. n. 96 del 21 giugno 2017”.
Quindi il comma 1 bis stabilisce che a decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno l’ 1 per cento degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un credito di imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
L’art. 3 bis stabilisce che la comunicazione preventiva per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2019 andrà presentata tra il 1 e il 31 ottobre 2019.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, quindi è possibile utilizzare lo stesso riducendo i debiti fiscali.
Ora considerando che il comma 1 bis recita a “decorrere dal 2019”, la lettura della norma ci consente di dire che il bonus di cui parliamo è stabilizzato come beneficio fiscale nella forma del tax credit a regime.
Così come è stato fatto per utilizzare il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2017 e 2018 occorrerà presentare, per gli investimenti effettuati nel 2019, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, dichiarazione che va presentata nel gennaio 2020. Seguirà successivamente la pubblicazione da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria degli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso e che potranno fruire della detta agevolazione.
Analizziamo come debba considerarsi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ai fini della tassazione ires o irpef e irap.
Ora in linea di principio in assenza di una espressa previsione, il credito di imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi tassabile. A titolo puramente didattico riportiamo quanto indicato nel caso del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 dove il comma 8 indicava espressamente “il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR 917/86, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Quindi in questo caso c’è una specifica previsione.
Nel caso del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari manca una qualsiasi previsione in questo senso e non solo, il dipartimento per l’informazione e l’editoria rispondendo alle domande più frequenti (FAQ) sul credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, con riferimento al trattamento fiscale del bonus, e quindi alla rilevanza fiscale dello stesso ai fini irap, ires o irpef, ha dato la seguente risposta: “Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 57 bis del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella L. n. 96 del 2017) non dispone espressamente la non rilevanza del credito di imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte”.
Va da se che in questo modo con la tassazione del suddetto credito si determina una riduzione in valore assoluto del beneficio stesso, dovendolo assoggettare ad imposizione.
di Roberta Coviello



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