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Bonus mobili ed elettrodomestici

“Bonus mobili ed elettrodomestici”

Con la legge di stabilità 2019, tra le altre, è stata prevista la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici. La legge di bilancio ha dunque prorogato l’agevolazione agli acquisti che si effettuano nel 2019. La detrazione è prevista nella misura del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La spesa massima sulla quale si può ottenere l’agevolazione è di € 10.000,00.

Per ottenere l’agevolazione è tuttavia indispensabile realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile. Quindi il bonus mobili e arredi ed elettrodomestici spetta solo se c’è stata una comunicazione di inizio lavori documentato a mezzo DIA, SCIA, CILA a partire dal 2018 in poi.

L’agevolazione è dunque agganciata a interventi di ristrutturazione. Deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria. Precisiamo che i lavori di manutenzione ordinaria, quali possono essere la tinteggiatura di pareti e soffitti, rifacimenti di intonaci interni, non consentono l’utilizzo del bonus.

La detrazione compete per i mobili  e dunque non vi rientrano tende e tendaggi o altri complementi di arredo. Vi rientrano invece le spese di trasporto e le spese di montaggio dei beni acquistati. Per grandi elettrodomestici intendiamo i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche.

A differenza delle spese di ristrutturazione, il cui pagamento per poter beneficiare della detrazione, può essere fatto solo tramite bonifico, “bonifico per agevolazione fiscale”, nel caso del bonus per mobili ed elettrodomestici il pagamento può essere fatto con bonifico o carta di credito o di debito. Non è ammesso fare il pagamento a mezzo di assegni bancari, denaro contante o altri mezzi di pagamento.

I documenti che occorre conservare per portare in detrazione il bonus sono la ricevuta del bonifico, nel caso della carta di credito o debito la ricevuta di avvenuta transazione, fattura di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati. Si può altresì utilizzare lo scontrino fiscale che contenga il codice fiscale del soggetto che procede all’acquisto ma, anche in assenza di codice fiscale sullo scontrino, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata la natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta.

di Roberta Coviello

 

 

 

 



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