Dall’esenzione all’aliquota agevolata per i dispositivi medici

Con l’articolo 124 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34) è stata introdotta una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19:

è stata prevista l’applicazione – a regime dell’aliquota IVA agevolata del 5%, prevedendo altresì in via provvisoria, solo fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Dunque i beni elencati dall’articolo 124 del D.L. 34/2020  le cui cessioni sono state effettuate in regime di esenzione IVA  fino al 31 dicembre 2020  e che diverranno imponibili con IVA al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 sono:

ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;

monitor multiparametrico anche da trasporto;

pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

tubi endotracheali;

caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

maschere per la ventilazione non invasiva;

sistemi di aspirazione;

umidificatori;

laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare;

aspiratore elettrico;

centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

ecotomografo portatile;

elettrocardiografo;

tomografo computerizzato;

mascherine chirurgiche;

mascherine ffp2 e ffp3;

articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

termometri;

detergenti disinfettanti per mani;

dispenser a muro per disinfettanti;

soluzione idroalcolica in litri;

perossido al 3 per cento in litri;

carrelli per emergenza;

estrattori rna;

strumentazione per diagnostica per covid-19;

tamponi per analisi cliniche;

provette sterili;

attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le cessioni dei beni cui sopra, come si è detto, diverranno imponibili ad aliquota 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

         Tuttavia la manovra finanziaria in corso di approvazione prevede  due importanti eccezioni:

– al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

– il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

È ora importante capire fino a quando è possibile la fatturazione con il regime di esenzione, e quando invece inizia a dover essere dovuta l’Iva con l’aliquota del 5%.

         A tal proposito si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 6 del DPR 633/72 e dunque  si deve fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, il momento di effettuazione coincide con la consegna o spedizione.

Per  consegna si intende il momento del trasferimento dal cedente al cessionario, quando non si ha  l’ausilio di soggetti terzi. Se i beni invece vengono spediti tramite uno spedizioniere, cioè un soggetto terzo che organizza il trasporto, il momento di effettuazione  è quello in cui il cessionario consegna la merce allo spedizioniere.

di Roberta Coviello e Loredana Manara

 

Cashback

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 24 novembre 2020, n. 156 del MEF, contenete le disposizioni di attuazione del programma cashback, previsto dalla legge di Bilancio 2020.

L’adesione è volontaria: il contribuente deve scaricare l’app IO e associare il bancomat o  carta di credito,anche prepagata, con i quali intende pagare i suoi acquisti; deve dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisiti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

In qualsiasi momento è possibile effettuare la cancellazione dal Programma nell’app IO.

Come funziona: tramite il  POS dell’esercente viene verificata la partecipazione dell’aderente al programma e trasmette i dati al sistema cashback entro la giornata successiva al pagamento. Al contribuente è attribuito un rimborso pari al 10% x importo della transazione (con un massimale di €. 150 anche se l’acquisto è di importo superiore) e in ogni caso non superiore a €. 1.500 per ciascun periodo semestrale. Per ottenere l’accredito di una parte del denaro speso sarà necessario effettuare almeno 50 “acquisti”. I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo (1° gennaio-30 giugno 2021;1° luglio-31 dicembre 2021; 1° gennaio 2022-30 giugno 2022) . Il meccanismo non sarà applicabile agli acquisti online.

LA FASE SPERIMENTALE: dal 1° dicembre fino al 31 dicembre 2020 vi è la fase sperimentale. In questo periodo il rimborso rimane pari al 10% dell’importo di ogni transazione e considera il massimale di € 150 per singola transazione, tuttavia, accedono al rimborso coloro che abbiano fatto un minimo di 10 transazioni.

di Loredana Manara

Disposizioni in tema di vasi e fioriere – Comune di Roma

Vorrei oggi trattare un tema che nei Condomini può verificarsi e che comporta qualche elemento di riflessione. Cosa accade se si verifica la caduta di un vaso da un balcone. Ora è chiaro che quanto indicato costituisce solo spunto di riflessione per me e per noi tutti.  Dobbiamo nella nostra breve analisi considerare che le fonti alle quali ispirarsi sono sia il codice civile e sia i Regolamenti dei comuni, il regolamento condominiale a mio avviso ha un ruolo assolutamente marginale.

Innanzitutto è opportuno precisare che la caduta di fioriere e vasi da balconi o finestre è fonte di responsabilità civile e, nel caso più grave, penale. Limitiamoci all’aspetto civile. A mio avviso  il proprietario dei vasi e delle fioriere o comunque chi ne abbia la custodia risponde dei danni causati, da un punto di vista civile ai sensi dell’art. 2051 cc, infatti lo stesso prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Vi riporto altresì che il nuovo regolamento di Polizia municipale del comune di Roma approvato con seduta del 6 giugno 2019 ha modificato l’art. 27 del vecchio regolamento del 1946 che si limitava a vietare di tenere “sui davanzali delle finestre, sui prospetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili e altri spazi di transito, vasi di fiori e altri oggetti mobili non convenientemente assicurati”.

Ora l’art. 13 del nuovo del nuovo Regolamento detta nuove disposizioni così come di seguito riportato.

Articolo 13

Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 674 del codice penale, è vietato lasciar

cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano sulla pubblica via o aperta a

pubblico transito qualsiasi oggetto solido o liquido.

  1. È vietato esporre o stendere all’aperto, ovvero in aree, recinti o spazi privati, con

esclusione dei balconi aggettanti, biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle

vie e piazze pubbliche.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 675 del codice penale, i vasi di fiori e/o

piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai

davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze

prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli. Nel

procedere all’innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all’esterno delle

abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

 

Pertanto le nuove disposizioni prevedono l’obbligo che i vasi stessi  siano ancorati internamente ai balconi, questo per evitare qualsiasi  conseguenza negativa che si determini dall’eventuale caduta degli stessi.

Ora sulla base di quanto previsto dal nuovo Regolamento di polizia municipale invito tutti a prendere atto delle nuove disposizioni e a invitare i condomini tutti al rispetto delle stesse, proprie per evitare problematiche inutili.

(Roberta Coviello)

 

Bonus Pubblicità 2020

Il bonus pubblicità è stato istituito nel  2018 e prevede un meccanismo di credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati sia superiore  almeno dell’1% all’investimento effettuato sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta  pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, da presentare tra il 1 e il 31 marzo di ciascun anno;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi rispettano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018,  da presentare tra il 1 e il 31 gennaio dell’anno successivo.

Sulla base delle richieste pervenute l’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Vediamo le novità rilevanti per il 2020

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Quindi per l’anno 2020 nella “comunicazione per l’accesso” si deve indicare solo l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato, quindi l’investimento già effettuato o da effettuare nel 2020, non anche l’investimento effettuato l’anno precedente.

Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Pertanto il credito di imposta per il 2020 è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulle emittenti, televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogihe o digitali, purchè non partecipate dallo stato  e iscritte nel Registro unico degli operatori della comunicazione;
  • sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati per il Tribunale o il Roc e dotati del direttore responsabile.

Proprio perché si tratta di modifiche introdotte nel 2020, con novità significative e rilevanti rispetto ai criteri di determinazione degli anni precedenti, è stata prevista la possibilità dell’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020, anche se restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020, con l’adozione di criteri diversi da quelli previsti nel decreto rilancio.

Le prenotazioni presentate nel mese di marzo 2020 restano valide e su di esse il calcolo per determinare il credito d’imposta richiesto verrà effettuato in automatico sulla base delle nuove disposizioni normative, nonostante la restituzione al richiedente dal servizio telematico di una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Anche per l’anno 2020 le risorse stanziate e disponibili saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale.

di Roberta Coviello   

Considerazioni sulla contabilità del Condominio

Volendo fare qualche considerazione sulla contabilità del Condominio è necessaria una breve disamina in merito a quanto previsto dal codice civile circa il Rendiconto condominiale e nello specifico cosa prevede l’art. 1130 bis così come aggiunto in sede di riforma con la L. 220 dell’11 dicembre 2012, con decorrenza dal 18 giugno 2013.
Ci si domanda spesso in tema di contabilità del condominio che cosa si intende per modello legale minimo e cosa si intende per intelligibilità e veridicità delle poste esposte ovvero cosa sia idoneo ad offrire una pur minima ricostruzione della situazione patrimoniale del condominio.
La riforma del Condominio e dunque la legge n. 220 ha cercato di fare chiarezza sulla contabilità che il Condominio deve adottare e questo perché molto spesso si è ritenuto di applicare alla contabilità del condominio le disposizioni dettate in tema di società. Anche se c’è da dire che la giurisprudenza stessa si è contraddetta molto spesso. Non solo: la sentenza della Cassazione n. 8877 del 28 aprile 2005 ha espressamente statuito che “l’amministratore di condominio, nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio, non è obbligato al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le imprese, essendo sufficiente che egli si attenga, nella tenuta della contabilità, a principi di ordine e correttezza e che, nel redigere il bilancio, appronti un documento chiaro e intellegibile, con corretta appostazione delle voci dell’attivo e del passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa alle entrate e alle uscite”.
Ora la ratio che accompagna, a mio avviso la riforma, deve essere interpretata quale dovere dell’amministratore di rendere il conto della sua gestione e quindi di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione affinchè il condomino possa esercitare il suo diritto di controllo sull’operato dello stesso; le disposizioni previste cercano di indicare i documenti con i quali si possa raccontare i fatti di gestione esprimendoli in numeri.
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono consentire l’immediata verifica.
Stabilisce inoltre che il rendiconto condominiale si compone dei seguenti documenti “Registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Non viene introdotto, come richiesto da più parti, il principio di competenza; inoltre le frasi previste sono comunque imprecise e scollegate. Tuttavia
l’eventuale previsione di adozione di un criterio di competenza economica a nostro avviso sarebbe corretto per la redazione del bilancio condominiale.
Per spiegare meglio quanto stiamo analizzando è necessario fare una precisazione su cosa è il sistema contabile e cosa si intende per metodo contabile. Per sistema contabile intendiamo un insieme coordinato di conti che raccoglie scritture, tra loro collegate, riferite ad un oggetto complesso.
Per metodo contabile intendiamo invece l’insieme delle regole sulla forma, ordine e modalità con cui vengono composte le scritture. Il conto si riferisce al singolo oggetto che evidenzia la consistenza e le variazioni.
A questo punto si pone la scelta del metodo di rilevazione contabile che consenta la comprensione di tutte le operazioni che si verificano durante la vita condominiale e che ne consentano una immediata lettura a tutti i condomini. Ma non solo, le registrazioni e dunque il conseguente metodo devono arrivare alla redazione di un unico rendiconto composto dagli schemi che la riforma del condominio ha imposto.
Ora i documenti che l’amministratore deve redigere, quale contenuto minimo, sono previsti nell’art. 1130 cc al comma 1, ai nn. 7) e 10).
Il n. 7) stabilisce che l’amministratore deve annotare in ordine cronologico, entro 30 giorni da quello di effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita.
Al n. 10) si stabilisce che l’amministratore deve redigere il Rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
L’art. 1130 bis si occupa del Rendiconto condominiale.
Secondo quanto previsto dallo stesso il Rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Quindi possiamo riassumere che i documenti significativi nella gestione condominiale sono:
– il rendiconto consuntivo, nello stesso sono indicate le voci di spesa (totale delle stesse anche se non pagata totalmente) e le somme che i condomini hanno versato nel periodo di riferimento e la differenza tra gli stessi determina il conguaglio dovuto.
– la Situazione di cassa che indica di contro solo le entrate effettivamente incassate e le spese effettivamente sostenute, la differenza indica la liquidità di cui si dispone.
Quello che confluisce nello Situazione patrimoniale è la risultante dei saldi dei documenti denominati situazione di Cassa e Rendiconto anche meglio detto Consuntivo. Quando si annotano le Spese nel consuntivo e nel rendiconto occorre fare una distinzione tra quelle pagate e quelle da pagare, infatti le prime costituiranno la voce di Uscita nella Situazione di cassa mentre le seconde costituiranno una voce di debito nella Situazione Patrimoniale. L’ammontare della liquidità che viene evidenziata tra le Entrate e le Uscite e l’importo dei conguagli che risulta dal rendiconto da consuntivo costituiscono alcune delle componenti dello Stato Patrimoniale e che determina il pareggio dello stesso.
Ora sulla base di quanto sopra è palese che alcune voci costituiscono un punto di raccordo e di collegamento tra il prospetto che evidenzia le entrate e le uscite e quello che evidenzia le attività e le passività.
Quindi, quando ci si riferisce al criterio seguito nella redazione della contabilità del condominio, non si può parlare di solo criterio di cassa e/o di competenza, perché qualora procedessimo alla redazione del rendiconto solo indicando le spese effettivamente pagate e le somme esclusivamente incassate dovremmo comunque considerare nel consuntivo di spesa tutte le spese di competenza del periodo e quindi anche quelle non pagate di cui si deve dar conto nella situazione debitoria e nella situazione patrimoniale del condominio.
Fatte queste considerazioni, a mio avviso utili, cerchiamo altresì di esporre, che cosa si intende per intelligibilità e veridicità delle poste espresse.
Quando si parla di intelligibilità, relativamente al bilancio, si vuole intendere il rispetto di alcuni criteri che sono la comprensibilità, la chiarezza la semplicità, tutto al fine di avere evidenza della situazione condominiale, in modo che le informazioni contenute nei documenti contabili siano comprese dagli utilizzatori.
Si parla di principio di veridicità come necessità di avere un quadro fedele e corretto, che ricerca nei dati contabili la rappresentazione, delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.
Pertanto possiamo concludere che l’adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce condizione necessaria per garantire il controllo della gestione.

di Roberta Coviello

Il credito di imposta per le locazioni di immobili destinati ad attività commerciale e/o professionale

Con il comunicato stampa del 6 giugno 2020 l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che dalla data del comunicato  è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E   ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate. È inoltre disponibile la circolare n. 14 del Direttore dell’Agenzia,  che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

In cosa consiste –  Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.  Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A chi spetta – Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (artt. 61 e 109 c. 5 TUIR).

Compensazione del credito – Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

di Roberta Coviello

Le scadenze fiscali giugno 2020

E’ terminato il lockdown,  siamo nella fase 2 della ripartenza, ma soprattutto siamo a giugno mese di scadenze e pagamenti per antonomasia e dunque  si riparte con le scadenze fiscali e con i pagamenti di imposte e varie.

  • La prima scadenza importante è quella del 16 giugno 2020, termine per il versamento dell’acconto IMU. Una proroga generalizzata ai fini del pagamento dell’ IMU non c’è, ma sarà il singolo Comune a poter scegliere se differire la scadenza per il versamento della nuova tassa unica sulla casa, frutto della fusione di IMU e TASI. Infatti la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha abolito la IUC (imposta unica comunale), ad eccezione della TARI,ha eliminato la TASI disciplinato la nuova IMU (art 1, commi da 738 a 783).

I Comuni devono approvare un nuovo regolamento e le aliquote della nuova IMU, entro il 31 luglio 2020, ma in attesa dell’approvazione del regolamento e delle aliquote della nuova IMU, si precisa che, in sede di prima applicazione della nuova IMU, è previsto quanto segue:

–       il pagamento della prima rata – acconto – con scadenza il 16/06/2020 dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono quelli dell’IMU.

ATTENZIONE

Portiamo alla vostra attenzione che per alcuni immobili adibiti ad attività commerciali e a seguito del blocco totale che si è avuto da marzo fino a maggio, l’articolo 177 del Decreto Legge “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID 2019, ha disposto l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU, anno 2020 (quota-Stato e quota-Comune), per:

a)gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b)  gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Quindi come già precisato  la nuova IMU, frutto della fusione di IMU e TASI, prende le sue regole principali dalla IUC, ed in sostanza cambia poco in merito a soggetti obbligati e regole per il calcolo dell’importo dovuto.

Non cambia neppure la scadenza:

il 16 giugno 2020 si paga l’acconto IMU;

il 16 dicembre invece è il termine per il versamento del saldo, comprensivo di conguaglio

nel caso di modifica delle aliquote da parte del Comune.

Il 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo e le regole per il pagamento con modello F24.

Quindi tra conferme e novità, alle quali si affianca l’ipotesi di una proroga, dove i  Comuni potranno autonomamente scegliere se rinviare o meno la scadenza IMU del 16 giugno 2020,

bisognerà quindi monitorare il sito del proprio Comune di riferimento per orientarsi su quando pagare e su quali agevolazioni saranno introdotte.

  • Il mese di giugno segna inoltre la ripresa degli adempimenti sospesi, dalla dichiarazione IVA, fino ad esterometro, Lipe ed elenchi Intrastat.

Nessuna nuova proroga neppure per gli elenchi Intrastat. Entro il 25 giugno 2020 bisognerà trasmettere in modalità telematica l’elenco riepilogativo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Scadenza il 30 giugno 2020 per l’invio della dichiarazione IVA, così come per le Lipe,  l’esterometro e gli elenchi Intrastat.

Partendo dalla dichiarazione IVA, il termine ordinario del 30 aprile 2020 è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2020 per effetto delle misure disposte dal decreto Cura Italia.

Stessa scadenza anche per le Lipe del primo trimestre 2020, in scadenza il 31 maggio, ma per le quali è possibile sfruttare il maggior termine per la trasmissione telematica.

Il 30 giugno 2020 è anche il termine per l’invio degli elenchi Intrastat in scadenza a marzo,  aprile e maggio, così come dell’esterometro del primo trimestre 2020.

  • Nessuna proroga, invece, per i versamenti in autoliquidazione di Irpef, contributi INPS ed IVA dovuti il 16 giugno 2020.

Il 16 giugno 2020 torna quindi l’appuntamento con gli adempimenti periodici, che come  evidenziato nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate,  riguarda i seguenti   adempimenti:

  • IVA relativa alla liquidazione del mese di maggio 2020;
  • ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi INPS di maggio 2020;
  • ritenute su lavoro autonomo di maggio 2020.

Nel dettaglio, entro il 16 giugno 2020 bisognerà effettuare:

  • versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di maggio, addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza del mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 e codice tributo 1040, competenza 05/2020. Nello stesso modello F24 i sostituti d’imposta possono versare i contributi Inps dovuti per le retribuzioni del mese di maggio.
  • versamento Iva per i contribuenti con liquidazione mensile relativa al mese di maggio 2020, utilizzando il modello F24 con codice tributo 6005.
  • Lo scadenzario del mese si chiude con il primo importante appuntamento con la dichiarazione dei redditi: è fissata al 30 giugno 2020 la scadenza per il versamento Irpef, Ires, cedolare secca, un termine per il quale si profila l’ipotesi di una proroga a settembre, con il rischio di un doppio calendario differenziato tra soggetti ISA e non.

Al netto dello sconto sull’Irap, la scadenza del 30 giugno 2020 rappresenterà per molte partite IVA una delle più pesanti uscite di cassa dell’anno, in un periodo non proprio roseo sul fronte economico.

Il saldo risultante dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, oppure entro i 30 giorni successivi pagando una maggiorazione dello 0,40%.

Pur evidenziando che attualmente la scadenza confermata è quella del 30 giugno 2020, è bene accennare alle possibili novità. Si inizia a parlare di una possibile proroga a settembre, dovuta alle modifiche agli ISA introdotte dal decreto Rilancio.

In sostanza, considerando l’imminente scadenza e la necessità di tempo per l’adeguamento delle procedure, la maggioranza di governo sta valutando di rinviare il termine di scadenza, così come avvenuto lo scorso anno.

Si parla però di una possibile proroga postuma, che potrebbe arrivare in via ufficiale solo con la conversione in legge del decreto Rilancio.

Quindi riepiloghiamo le scadenze fiscali di giugno.

Scadenza Adempimento
16 giugno 2020 Acconto IMU nei Comuni che non hanno disposto una proroga
16 giugno 2020 Versamento IVA, Irpef e contributi INPS
25 giugno 2020 Intrastat mensili
30 giugno 2020 Dichiarazione IVA
30 giugno 2020 LIPE primo trimestre
30 giugno 2020 Esterometro primo trimestre
30 giugno 2020 Saldo e acconto imposte sui redditi

 di Roberta Coviello

 

Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis

Ecobonus nel decreto n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

L’articolo 119 del decreto Rilancio è uno degli articoli accolti con maggiore curiosità ed interesse, sia dai contribuenti che dalle imprese, che sperano in una ripresa del settore edilizio anche grazie al nuovo ecobonus del 110%.

L’agevolazione che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli definiti trainanti.

Le Spese per le quali sarà automaticamente riconosciuto l’ecobonus del 110% sostenute dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021 vengono  di seguito  evidenziate, spese che possiamo definire tra quelli trainanti:

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
  • lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
  • interventi su edifici singoli e villette (ad oggi solo se abitazione principale), per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore.

Inoltre l’inclusione della generalità dei lavori di risparmio energetico nell’ecobonus del 110% è prevista dal comma 2 dell’articolo 119, il quale stabilisce che beneficiano della detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

“L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.”

Il decreto Rilancio contiene poi due specifiche:

  • se abbinati ai lavori trainanti, l’ecobonus del 110% spetterà anche per gli impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Siamo comunque in attesa del decreto attuativo MISE con i requisiti tecnici previsti per i lavori trainanti, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le regole operative.

Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis. Resta il nodo dello sconto in fattura

Non è solo la percentuale di detraibilità a rendere interessante l’ecobonus del 110%, ma anche la modalità di fruizione del bonus fiscale.

Innanzitutto il decreto Rilancio riduce i tempi di recupero, fissando in 5 anni il lasso temporale previsto per la fruizione della detrazione, così come stabilito al comma 1 dell’art. 119 D.Rilancio. Ma vi è di più, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui narriamo possono optare alternativamente, in luogo dell’utilizzo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La ratio della norma, proprio per far ripartire l’economia in modo ecosostenibile,  è consentire ai contribuenti di effettuare lavori di riqualificazione energetica a costo zero.

Il fornitore avrà a sua volta la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, banche ed intermediari finanziari compresi. Si potrà rivolgere alla banca anche il contribuente che ha sostenuto le spese, nel caso in cui fosse difficile accedere all’opzione dello sconto in fattura.

Su questo punto vale la pena evidenziare le criticità del meccanismo. Lo sconto in fattura non è una novità, infatti già il decreto Crescita aveva provato ad introdurlo come strumento per incentivare i lavori di riqualificazione degli edifici esistenti. Le difficoltà incontrate erano soprattutto quelle delle imprese più piccole. Diamo atto che in questo provvedimento l’elemento innovativo del decreto Rilancio è l’aver chiamato all’azione anche le banche.

Sono però ancora tante le domande senza risposta e ci si chiede soprattutto se le banche potranno rifiutare la cessione del credito da parte delle imprese. Al momento  nel decreto Rilancio non vi è alcun cenno all’obbligo di accettazione del meccanismo da parte delle banche.

L’ecobonus al  110%, quale elemento unico  potrà svelare i suoi reali effetti solo all’atto pratico.

Restiamo quindi in attesa delle disposizioni attuative, primo vero passaggio per l’avvio della super detrazione fiscale.

di Roberta Coviello

Indennità per i lavoratori domestici

Dal 25 maggio è possibile richiedere l’indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto rilancio. Si tratta di un bonus pari a 500 euro per ciascun mese, riferita ad aprile e maggio, che sarà erogato in un’unica soluzione, in base alla domanda che può essere presentata attraverso il portale Inps o rivolgendosi ai patronati.

Il bonus andrà solo a chi ha almeno 10 ore settimanali di contributi (anche da uno o più contratti) e non è convivente.
Non è compatibile con gli altri aiuti introdotti dai dl Cura Italia e Rilancio, quindi non spetterà a chi ha già ottenuto altri bonus o è percettore del Reddito di cittadinanza o del futuro, come il reddito di emergenza.

I requisiti per chiedere il bonus

L’indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

  • alla data del 23 febbraio 2020 devono avere almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’Inps;
  • i contratti di lavoro devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da Inps, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;
  • la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a Inps dal datore di lavoro entro la predetta data;
  • i lavoratori domestici non devono essere titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità , né essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente .

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda ci si può rivolgere a Caf e patronati. Si può richiedere direttamente accedendo al portale dell’inps, in questo caso per accedere al sito Inps è necessario dotarsi di Pin dispositivo, poi bisognerà aprire la pratica per la richiesta con i propri dati, compreso il codice Iban intestato al richiedente, sul quale verrà accreditato l’importo se l’istruttoria avrà un esito positivo. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale. Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.
Alla presentazione della domanda sarà rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo. In un secondo momento la domanda sarà protocollata e la colf/badante riceverà una notifica per collegarsi alla sezione Consultazione pratica e pagamenti, dove scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede Inps. Per capire a che punto è la domanda, basterà verificare nella sezione “stato di lavorazione della domanda”.

di Roberta Coviello

D.L. Rilancio in G.U.- Le principali misure fiscali e non solo

Di seguito le principali misure, di natura fiscale e non, contenute nel D.L. n. 34 pubblicato il 19/5/2020 con entrata in vigore immediata:

Irap (art. 24) – cancellazione del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 (rimane dovuto il 2° acconto 2020) per contribuenti con volume di ricavi/compensi 2019 fino a €. 250 milioni.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro (art. 120)
Soggetti interessati: imprese e professionisti che operano in luoghi aperti al pubblico
Credito d’imposta: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far
rispettare le prescrizioni sanitarie e di contenimento contro l’emergenza epidemiologica ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Limite di spesa: €. 80.000 per beneficiario
Detto credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Credito d’imposta sanificazione (art. 125)
Soggetti interessati: imprese e professionisti; enti non commerciali
Misura del credito d’imposta: 60% delle spese sostenute nel 2020 sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 ovvero in compensazione.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte su reddito ne ai fini irap.
Limite di spesa: €. 60.000 per beneficiario

Riduzione aliquota IVA per beni necessari al contenimento Covid-19 (art. 124)
Le cessioni dei beni elencati di seguito, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;
laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti
disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3
per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-
19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;”.
Dal 1 gennaio 2021 sono assoggettati ad aliquota IVA del 5%.

Contributo a fondo perduto (art. 25)
Beneficiari: imprese e professionisti (ivi incluse le imprese agricole, anche quali cooperative) con
ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 5.000.000
Condizioni: fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiore a 2/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2019
L’ ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla riduzione di fatturato/corrispettivi di cui
sopra:
20%: soggetti con ricavi/compensi 2019 <= €. 400.000
15%: soggetti con ricavi/compensi 2019 tra €. 400.001 e €. 1.000.000
10%: soggetti con ricavi/compensi 2019 tra €. 1.000.001 e €. 5.000.000
Aspetti fiscali: il contributo non è imponibile Irpef/Ires né Irap
Modalità: presentazione istanza telematica all’Agenzia delle Entrate autocertificando la sussistenza dei requisiti, le modalità e i termini saranno stabilite da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Erogazione: mediante accreditamento diretto in C/C (bancario o postale) intestato al beneficiario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per locazioni (art. 28)
Soggetti interessati: imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
Misura: 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020.
Condizione: per ciascun mese deve essersi verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%
rispetto allo stesso mese del 2019 (spetta autonomamente per ciascun mese in cui risulti verificata la condizione)
Immobili interessati: qualsiasi immobile ad uso non abitativo strumentale per destinazione (cioè utilizzato nello svolgimento
dell’attività d’impresa commerciale/agricola o professionale).
Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda: se comprensivi di almeno un immobile tra
quelli di cui sopra (non abitativo e strumentale per destinazione) il credito d’imposta spetta in misura ridotta
del 30% dei relativi canoni.
Aspetti fiscali: il credito d’imposta (che matura solo successivamente al pagamento del canone) è utilizzabile sia in compensazione orizzontale nel mod. F24 che nel mod. Redditi 2021 e non è imponibile Irpef/Ires nè Irap
Cessione del credito: il credito d’imposta può essere ceduto al locatore/concedente o ad altri soggetti
(compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari)

Bonus edili (art. 119) –
Soggetti interessati: Condomini; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
su abitazione principale; IACP; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Spese interessate: spese sostenute tra il 1/07/2020 ed il 31/12/2021
Interventi:
ecobonus: isolamento termico interessano l’involucro esterno per più del 25% (spesa massima di €.
60.000 per il numero di unità immobiliari dell’edificio); sostituzione degli impianti di riscaldamento
con caldaie a pompa di calore o a condensazione classe A (inclusi impianti ibridi geotermici) anche
abbinati alla installazione di specifici impianti fotovoltaici (con un particolare sistema di accumulo).
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o,
se tecnicamente non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare
mediante l’APE)
sismabonus (tutti gli interventi previsti dall’art. 16 DL 63/2013)
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (se effettuata congiuntamente a una
delle prestazioni di cui sopra)
Detrazione: nella misura del 110%
Sconto in fattura: in luogo della detrazione, il contribuente può optare, oltre che per la cessione del credito,
anche per lo sconto in fattura da parte del fornitore (previo rilascio del visto di conformità sui
documenti che attestano il presupposto la detrazione)

Contributi alle imprese che introducono sui luoghi di lavoro (art. 95)
Sono previsti contributi da parte dell’INAIL, attraverso il trasferimento delle risorse ad Invitalia spa, per favorire interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i
relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e
rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo
degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
l’INAIL provvederà sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Lotteria degli scontrini (art. 141)
È disposto il differimento al 1° gennaio 2021 la decorrenza della “lotteria degli scontrini”.

Differimento dei versamenti (art. 144)
Sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 i versamenti di imposte e contributi, già sospesi
per i mesi di marzo, aprile e maggio, da versare in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154) –
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie
e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio”
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
(art. 154, lettera c)

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Reddito di emergenza (art. 82)
È riconosciuto un sostegno ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica denominato Reddito di emergenza. Le domande sono presentate entro il mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, tra gli altri con un valore Isee inferiore a € 15.000,00.
Le richieste di Rem possono essere presentate presso i caf e presso gli istituti di patronato. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps.

Indennità di 600 euro (art. 84) –
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di €. 600 per il mese di marzo, è riconosciuta automaticamente
la stessa indennità di €. 600 euro per il mese di aprile 2020.
Indennità mese di maggio:
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata spetta per il mese di maggio una ’indennità di €. 1.000, tuttavia sono indicate le condizioni di cui di seguito, che non la rendono automatica.
Condizioni: che vi sia stata una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Modalità: presentazione autocertificazione sussistenza requisiti all’INPS (con successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate
categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità lavoratori domestici (art. 85)
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del
23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è
riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. La domanda può essere presentata ai Patronati e l’indennità è erogata dall’Inps.
di Loredana Manara e Roberta Coviello