Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici utilizzabile dal mese di agosto 2020

Il Dl 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, ha istituito il Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. L’art. 22 prevede:
• il riconoscimento di un credito di imposta, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è utilizzato.
• il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e irap.
Gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili (ovvero le banche, poste italiane spa, ecc) sono tenuti a trasmettere all’ Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento (prima scadenza: 20 agosto 2020) i seguenti dati:
• il codice fiscale dell’esercente;
• il mese e l’anno di addebito;
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Gli esercenti sono tenuti a raccogliere la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronico e a metterla a disposizione, su richiesta, dell’amministrazione finanziaria: tale documentazione va conservata per un periodo di 10 anni.
di Loredana Manara

Il rimborso delle spese per acquisto di DPI

Nella fase di riavvio delle attività produttive nella Fase 2 sarà necessario rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le imprese dovranno sostenere costi piuttosto elevati che potranno essere in parte abbattuti:
1) con il credito d’imposta previsto dal decreto Cura Italia , che prevede per il periodo di imposta 2020 il riconoscimento ai soggetti esercenti attività di impresa e arte o professione di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;
2) partecipando al bando “Impresa Sicura” attivato da Invitalia, che consente alle imprese di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale dal 17/3/2020 fino alla data di presentazione della domanda 18/5/2020: le risorse investite per il beneficio sono limitare, pertanto l’erogazione dei rimborsi avverrà sino ad esaurimento delle stesse e quindi risulta fondamentale l’ordine di presentazione delle domande che, appunto, saranno soddisfatte in base ad uno specifico elenco cronologico (click day 11/5/2020).
Le spese ammissibili previste sono:
• Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
• Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
• Dispositivi per protezione, quali tute e/o camici;
• Calzari e/o copricapi;
• Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
• Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La spesa minima per i dispositivi sopra elencati non può essere inferiore a € 500,00, deve essere comprovata da fattura saldata integralmente entro la data di presentazione della domanda di rimborso con conti correnti intestati all’impresa. Il rimborso delle spese non prevede l’IVA.
Misura del rimborso – Il rimborso, sempre nei limiti delle risorse disponibili, copre il 100% delle spese ammissibili per un importo pari ad € 500,00 per addetto dell’impresa e fino ad un massimo di € 150.000,00. L’impresa è dunque obbligata ad indicare specificatamente il numero degli “addetti” dell’impresa a cui sono destinati i dispositivi di protezione.
FASI IN CUI SI ARTICOLA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Prenotazione del rimborso:Le imprese interessate possono inviare, tramite l’apposito sportello informatico, la prenotazione del rimborso dall’11 al 18/05/2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore18.00
Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni: Invitalia pubblicherà, in ordine cronologico, l’elenco delle prenotazioni inoltrate dalle imprese. L’elenco indicherà le prenotazioni ammesse alla presentazione della domanda di rimborso e le prenotazioni non ammissibili.
Presentazione della domanda:Le imprese ammesse potranno compilare, tramite l’apposita procedura informatica, la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26/05/2020 alle ore 17.00 dell’11/06/2020.
Cumulabilità dei benefici : non esistono precisazioni in merito, ma poiché il decreto Cura Italia specifica che per avere diritto al credito di imposta le spese devono essere “sostenute”, ossia è necessario che a fronte della fattura di acquisto, l’impresa sia incisa dall’uscita finanziaria conseguente, si suppone che se la spesa viene rimborsata tramite la procedura di “Impresa Sicura” non si può usufruire del credito di imposta.
di Loredana Manara

Quali aziende possono riaprire dal 4 maggio?

Dal 4 maggio potranno riaprire le aziende manifatturiere, le aziende edili ed il commercio all’ingresso purché collegato alle succitate attività. Tutte le aziende che possono riprendere l’attività dovranno, però, applicare le misure di sicurezza per ridurre il rischio da contagio, come previsto dal protocollo 24 aprile 2020 : il rispetto delle misure di sicurezza ivi previste è fondamentale, in quanto la mancata attuazione di idonee misure di sicurezza determina la sospensione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle stesse.
Anche bar e ristoranti potranno riaprire, ma solo ed esclusivamente per l’asporto. Occorrerà tuttavia rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro anche al di fuori dal locale e sarà vietato consumare i prodotti all’interno dei locali o sostare nelle immediate vicinanze dello stesso.
Le misure igieniche raccomandate consistono sempre nel rispettare la distanza sociale di un metro, lavarsi spesso le mani, nell’evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, evitare abbracci e strette di mano, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Sarà necessario fornire una idonea informazione sia ai dipendenti che ai i clienti, apponendo avvisi. Le aziende dovranno poi mettere sempre a disposizione soluzioni idroalcoliche negli ambienti di lavoro e pulire regolarmente tutte le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Per gli esercizi commerciali questa pulizia dovrà avvenire almeno due volte al giorno e dovrà altresì essere garantita una buona aerazione naturale degli ambienti.
In merito all’accesso negli esercizi commerciali, in una superficie di 40 mq potranno essere presenti al massimo tre persone (un cliente e due operatori).
Tutte le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le attività di vendita al dettaglio potranno riaprire dal 18 maggio mentre per bar, ristoranti e attività di «cura della persona» (parrucchieri, centri estetici etc.) il governo sta valutando una riapertura solo dal 1° giugno.
Ma analizziamo il protocollo condiviso di sicurezza 24/4/2020, importante perché in caso di accesso ispettivo ne dovrà essere riscontrata l’applicazione: nel momento in cui l’azienda non risulta essere in regola con la sicurezza e non ha adottato un protocollo di sicurezza aziendale, l’attività dovrà essere sospesa.
– si incentiva ancora una volta l’utilizzo dello Smart Working ;
– I lavoratori che sono stati in precedenza affetti da covid-19 potranno riprendere la loro attività solo ed esclusivamente nel momento in cui avranno una certificazione medica di idoneità al lavoro a fronte del tampone negativo che attesti il buono stato di salute; ove richiesto dal protocollo di sicurezza aziendale e dal medico competente, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nella condizione di farsi carico dell’esame tramite tampone al lavoratore. Il datore di lavoro non ha l’obbligo ma la facoltà di rilevazione della temperatura dei lavoratori all’ingresso in azienda, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
– pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali: per comprendere cosa si intende per “sanificazione periodica dei locali” si può fare riferimento a quanto prescritto dal Ministero della Salute quando si rileva un caso di covid-19 all’interno della realtà aziendale ; queste attività di sanificazione possono essere svolte attraverso società esterne ma anche (previa idonea formazione e addestramento) in autonomia da parte dell’imprenditore o da parte dei lavoratori.
– l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio non soltanto in tutte quelle condizioni in cui non sia possibile mantenere la distanza tra un lavoratore con l’altro di un metro ma anche in tutti quegli ambienti che vengono condivisi, quali ad esempio spogliatoio o area break.
– bisognerà sempre mantenere il distanziamento sociale e pertanto, dove è possibile, stabilire turnazioni per i lavoratori .
– responsabilità del medico competente: avrà un ruolo strategico anche nella gestione dei cosiddetti soggetti fragili e dei soggetti che hanno in precedenza contratto covid-19, sempre nel rispetto della normativa privacy.
di Roberta Coviello e Loredana Manara

Come contabilizzare il credito d’imposta per acquisto registratore di cassa telematico (RT)

Il D.L. 119/2018, articolo 17, ha disposto il riconoscimento di un credito d’imposta ai contribuenti di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/72, che abbiano sostenuto spese per l’acquisto o l’adattamento di un registratore telematico nel 2019 e 2020.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, chiarisce che per il credito d’imposta può essere goduto esclusivamente tramite compensazione con modello F24 da presentarsi tramite Entratel o Fisconline, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo con il codice tributo 6899 – Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, con massimali previsti nella seguente misura:
1)   250 euro nel caso di acquisto;
2)    50 euro nel caso di adattamento di misuratore fiscale.
I forfettari ed i contribuenti in regime di vantaggio potranno utilizzare il credito nel mese successivo al sostenimento della spesa.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile e fiscale,le scritture contabili da effettuare sono le seguenti:

1) registrazione della fattura di acquisto del RT
—————————20/12/2019——————————–
diversi                                        a                                         Fornitore (SP)        € 1.830,00
macchine elettroniche (SP)                                                  € 1.500,00
Iva acquisti (SP)                                                                         € 330,00

2) pagamento fattura con bonifico
————————–20/12/2019——————————–
Fornitore (SP)                          a                                       Banca (SP)                 € 1.830,00

3) rilevazione del credito d’imposta. Il credito è tassabile sia ai fini delle imposte dirette che dell’IRAP in quanto è assimilato ad un contributo in conto impianti, poiché si tratta di somma di cui il contribuente può godere a fronte di un investimento in beni ammortizzabili.
Esistono due possibilità di contabilizzazione dei contributi in conto impianti: con metodo diretto o indiretto.

Con il metodo diretto, il credito d’imposta va portato in diminuzione del costo sostenuto per l’acquisto del RT, quindi si avranno minori quote di ammortamento – esempio:
—————————-30/12/2019—————————-
erario c/credito imposta RT (SP)             a      macchine elettroniche (SP)     € 250,00

La quota di ammortamento si calcolerà sul costo di acquisto diminuito del credito d’imposta

Con il metodo indiretto, il credito d’imposta viene rilevato a bilancio come credito verso l’erario:

——————————31/12/2019————————–
Credito d’imposta RT (SO)                            a   Contrib. c/impianti (CE)             € 250,00

Il provento corrispondente al credito d’imposta, da classificarsi in bilancio alla voce “Altri ricavi e proventi” , dovrà poi essere oggetto di risconto per rapportarne il valore alla durata di investimento, e quindi di ammortamento.

N.B. Per quanto riguarda i contribuenti in regime di vantaggio , il costo sostenuto per l’acquisto del RT viene portato intermente in deduzione dal reddito imponibile, al netto del credito d’imposta. Per i contribuenti in regime forfettario, invece, contributo ricevuto è ininfluente.
4) Utilizzo in compensazione del credito d’imposta con modello F24:
—————————-16/01/2020—————————–
erario c/IVA (SP)                                            a                   Diversi                                 € 1.000,00

a Credito d’imposta RT (SP) € 250,00
a Banca (SP) € 750,00

Trattandosi di credito d’imposta andrà indicato nel modello Unico relativo all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa con specifica indicazione all’interno del quadro RU

di Loredana Manara

Detrazioni fiscali, come pagare per beneficiare dei rimborsi irpef?

Detrazioni fiscali, come pagare per beneficiare dei rimborsi IRPEF?

Da quest’anno dobbiamo prestare attenzione a come paghiamo quelle spese che poi portiamo dal nostro commercialista per il modello Unico o 730: a partire dal 1 gennaio 2020 le detrazioni IRPEF del 19% saranno riconosciute solo se pagate con bancomat, carta di credito , bonifico o assegno.
Quali sono le spese che per le quali siamo obbligati al pagamento tracciabile?
– Spese sanitarie presso strutture private
– Spese sanitarie presso strutture private per familiari non a carico affetti da patologie esenti
– Spese sanitarie presso strutture private per persone con disabilità
– Spese veicoli per persone con disabilità
– Spese per l’acquisto di cani guida
– Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto abitazione principale, per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, per mutui ipotecari per costruzione dell’abitazione principale, per prestiti p mutui agrari
– Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
– Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
– Erogazioni liberali : per attività culturali ed artistiche, a favore di enti dello spettacolo, di fondazioni del settore musicale, a favore della biennale di Venezia, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a favore delle popolazioni colpite da calamità, al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato.
– Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
– Spese per asili nido, per istruzione diverse da quelle universitarie, per istruzione universitaria
– Spese per attività sportive per ragazzi
– Spese per abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici
– Premi per assicurazioni: sulla vita e contro gli infortuni, per la tutela delle persone con disabilità grave, per rischio di non autosufficienza, per rischio eventi calamitosi.
– Spese funebri
– Spese per addetti all’assistenza personale
– Spese per intermediazione immobiliare
– Spese per canoni di locazione
– Spese per minori o maggiorenni con DSA
– Spese veterinarie
– Spese per servizi di interpretariato per persone sorde
Quali spese possiamo ancora pagare in contanti?
– farmaci, dispositivi medici
– prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate dal SSN (esami di laboratorio, visite specialistiche o generiche, interventi chirurgici, TAC e altri esami diagnostici).
Cosa succede se pago in contanti? Non potrò detrarla quando presenterò la dichiarazione dei redditi.
Quali documenti devo consegnare al Commercialista? Il documento di spesa che dovrà attestare l’avvenuto pagamento mediante carta di credito, bancomat, assegno o bonifico.
di Loredana Manara

Collegato alla manovra 2020 – Appalti solidarietà per il versamento delle ritenute e reverse charge

Collegato alla manovra 2020 – Appalti solidarietà per il versamento delle ritenute e reverse charge.

 

Tra le novità della manovra 2020 particolare rilievo va attribuito, sempre nell’ottica del contrasto a comportamenti presunti illeciti del contribuente, all’introduzione con l’art. 4 al D.l. 124 del 26 ottobre 2019 del reverse charge per le “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Ora già se consideriamo il titolo dell’art. 4 ci rendiamo conto che l’intestazione non è corretta perché non si vuole contrastare l’illecita somministrazione di manodopera ma si vuole contrastare il pericolo che lo Stato attraverso il meccanismo dell’appalto o del subappalto non riesca a incassare le ritenute che l’impresa appaltatrice o subappaltatrice opera sui lavoratori dipendenti, impiegati direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Come si cerca di raggiungere tale obiettivo stabilendo l’obbligo per il committente di versare le ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice. L’importo delle ritenute da versare è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato. L’importo così come previsto dai commi 3 e 4 deve essere messo a disposizione dall’impresa appaltatrice, ossia deve dalla stessa essere versato sul conto corrente del committente almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il versamento. Ora il comma 4 stabilisce che il committente che ha ricevuto le somme necessarie per eseguire il pagamento lo effettua senza possibilità di utilizzare le proprie posizioni creditorie. Ora considerando che il committente versa le ritenute in “luogo del soggetto che le ha effettuate” e dovendo indicare nella stessa il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito, non si capisce la precisazione di scrivere “senza possibilità di utilizzare in compensazioni proprie posizioni creditorie”.
Il committente esegue il versamento con F24 indicando i dati dell’appaltatrice, infatti tra gli obblighi dell’appaltatrice vi è quello di comunicare:
a) elenco nominativo di tutti i lavoratori, dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti di detto lavoratore;
b) i dati utili per compilare l’ F24;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato.
E’ consentito per l’impresa appaltatrice non versare al committente l’ammontare delle ritenute ma chiedere, qualora abbia maturato corrispettivi nei confronti del committente, di compensare le ritenute con il credito residuo determinato da corrispettivi spettanti e non ancora versati.
I committenti che ricevono i dati di cui sopra e le somme devono provvedere al tempestivo versamento e sono responsabili nei limiti dell’ammontare delle somme ricevute. Il committente inoltre, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non trasmetta i dati di cui al comma 3, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute. Deve inoltre darne comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli obblighi del committente si estendono oltre che al versamento delle ritenute anche al ravvedimento operoso, addebitando all’appaltatrice gli interessi e le sanzioni versate. Quindi il calcolo delle sanzioni e degli interessi viene fatto dal committente.
Va da se di quanto sia impegnativo l’adempimento che abbiamo esaminato si immagini a realtà che utilizzano spesso imprese appaltatrici per tanti piccoli cantieri, va tenuta una contabilità solo per gestire questo adempimento e sempre perché lo Stato, invece di fare quello che deve fare, tende a coinvolgere altri soggetti, con un aggravio di adempimenti e di costi che rendono sempre più difficile fare impresa nel nostro paese.
Precisiamo che l’obbligo di cui narriamo decorre dal 1 gennaio 2020.
di Roberta Coviello

Scontrini fiscali, lotteria degli scontrini, che succede nel 2020?

Abbiamo già esaminato in un nostro precedente articolo l’obbligo a partire dal 1 luglio 2019, per i contribuenti con un volume d’affari nell’anno precedente superiore a euro 400.000,00, e per tutti gli altri a partire dal 1 gennaio 2020 di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Oggi invece parliamo della lotteria degli scontrini. In questi giorni, tra gli argomenti di maggiore interesse dell’attuale governo è la lotta all’evasione. La lotteria degli scontrini fiscali pur essendo una novità già inserita tra le misure di contrasto all’evasione fiscale che si voleva far partire, in via sperimentale, dal 2017, successivamente rinviata di anno in anno, sembra che partirà dal 1 gennaio 2020. Mentre nel 2017 la partecipazione all’estrazione a sorte dei premi della lotteria era possibile solo se gli acquisiti di beni e servizi avvenivano presso gli esercenti che avevano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, ora con l’obbligo generalizzato della trasmissione telematica dei corrispettivi a partire già da luglio 2019, per alcuni contribuenti, e a regime dal 2020, un primo problema è sicuramente superato.
Vediamo dunque in cosa consiste la lotteria degli scontrini. Consiste nella possibilità per il cittadino di partecipare all’estrazione di premi sulla base del solo scontrino fiscale. Occorre quindi, come accade oggi ad esempio per le farmacie, dare il proprio codice fiscale. Attualmente, in attesa della ufficialità delle disposizioni, i contribuenti potranno concorrere all’assegnazione di premi di importo compreso tra i 10.000 ed i 50.000 euro al mese. Inoltre se si paga con il bancomat o carta di credito la possibilità di vincere il premio si raddoppia.
Ora occorrerà chiarire i criteri di attribuzione dei diversi premi, in base a cosa varierà il premio riconosciuto. Insomma occorrerà chiarire un po’ tutto. Questo modo di combattere l’evasione che è senza dubbio singolare è stato già introdotto in paesi quali Malta e Portogallo. Si tratta dunque di biglietti virtuali calcolati sulla base dello scontrino. Sembrerebbe riconoscersi un biglietto virtuale per ogni Euro di spesa e se il pagamento viene fatto con bancomat o carta di credito il numero dei biglietti virtuali raddoppia. Il contribuente dovrà dare il proprio codice fiscale, quindi darà la propria tessera sanitaria, per far in modo che i dati del contribuente verranno mandati automaticamente all’Amministrazione finanziaria, compresi gli scontrini ad esso attribuiti e le sue credenziali. Oltre ad una estrazione mensile ci sarà una estrazione di fine anno dove il premio sarà un maxi premio di 1 milione di euro. Ancora è tutto un parlare di definito non c’è niente se non l’intenzione, ossia l’intenzione di combattere l’evasione fiscale con un’idea sicuramente bizzarra.
C’è da dire che per il contribuente non cambia niente, non c’è nessun aggravio ne incombenza particolare per lo stesso se non quello di dare il proprio codice fiscale, ma solo un possibile vantaggio di ottenere premi.
Diciamo che seguiremo puntualmente le evoluzioni e ne daremo atto con un nostro contributo, utile speriamo per tutti i lettori.
di Roberta Coviello

HAI UN PICCOLO FINANZIAMENTO? Leggi e contattaci per un esame gratuito del costo effettivo e del tasso applicato al tuo finanziamento.

Negli ultimi anni si è sviluppato in Italia un intenso contenzioso tra Istituti bancari e correntisti in relazione a diverse problematiche, in particolare in questo scritto si tenterà di ricostruire quali sono le problematiche principali attinenti i finanziamenti in genere, con riferimento al tasso contrattuale nominale ed effettivo. Successivamente parleremo di mutuo e di finanziamenti indifferentemente perché valgono le stesse considerazioni.
La formula per il calcolo del Tasso Effettivo Globale indicato nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, valida per tutti i finanziamenti a rimborso rateale, è una formula matematica nel calcolo della quale si deve prestare attenzione in particolare agli oneri.
Infatti, in merito agli oneri che concorrono alla formazione del TEG, mentre le banche applicano la formula con una fedele applicazione delle istruzioni contenute nelle circolari Banca d’Italia, la clientela e il privato si orientano per l’ applicazione della L. 108/1996.
La giurisprudenza di merito, proprio in virtù di quanto sopra, ha contribuito ad alimentare tale conflitto, alternando pronunce spesso in contrasto tra loro. A fronte di una formula di verifica tecnica e matematica corretta il primo problema che sorge riguarda gli oneri certi ex ante da inserire tra i flussi negativi. La legge 108/96 (art. 644 c.p.) fa riferimento indistintamente a tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito ma le Istruzioni della Banca d’ Italia nel tempo hanno escluso alcuni di tali oneri.
Quando si richiede un mutuo o un finanziamento in genere, sovente, accade che l’istituto di credito chieda al futuro mutuatario di fornire una garanzia aggiuntiva, a protezione del prestatore di denaro da quegli imprevisti che potrebbero compromettere la capacità di rimborso del cliente. Un problema che ha costantemente creato ampi contrasti giurisprudenziali risulta essere quello se debba o meno rientrare il costo della polizza assicurativa nel calcolo del tasso di interesse applicato sul contratto di mutuo, onde stabilire se possa qualificarsi usurario. La risposta a tale quesito, a nostro avviso, non può che essere positiva, e per capire ciò è necessario partire dal dettato normativo dell’art. 1 L. n. 108/1996, il quale, modificando l’art. 644 c.p., considera rilevanti tutte le voci che comportano un costo connesso all’erogazione del credito. Infatti, secondo il disposto dell’art. 644, comma 5, c.p., “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Il dettato è chiaro e la medesima chiarezza caratterizza anche la Circolare della Banca d’Italia del 2001 che fornisce istruzioni circa la metodologia di calcolo del Teg.
Dunque oltre la penale di estinzione anticipata tra gli oneri certi ex ante che devono essere inseriti tra i flussi negativi ci sono le spese assicurative.
Infatti le polizze assicurative vanno incluse nel calcolo del TEG quando queste servono ad assicurare il rimborso del credito e quando servono a tutelare i diritti del creditore nell’ambito del rapporto di finanziamento. Vanno altresì incluse quando:
a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) è contestuale alla concessione del finanziamento.
Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.
A tal fine una recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile ’17, si è occupata delle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del TEGM. La sentenza, rispetto al 2002 e cambiando completamente, antepone l’imprescindibile carattere di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p.:
▪ osserva che ‘non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse’;
▪ puntualizza che ‘detto carattere “onnicomprensivo’ per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario;
▪ ripristina la gerarchia delle fonti: “L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4)”.
▪ stabilisce la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia: ‘La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Pertanto riteniamo che qualora si sia contratto un mutuo o un finanziamento, anche già chiuso, ma per il quale si può ancora richiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte fare una verifica. Pertanto vi esortiamo a contattarci al fine di procedere ad una verifica gratuita in tal senso.
di Sonia Brattelli e Roberta Coviello