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Studio Coviello







Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici utilizzabile dal mese di agosto 2020

Il Dl 124/2019, convertito nella Legge 157/2019, ha istituito il Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. L’art. 22 prevede:
• il riconoscimento di un credito di imposta, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è utilizzato.
• il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e irap.
Gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili (ovvero le banche, poste italiane spa, ecc) sono tenuti a trasmettere all’ Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento (prima scadenza: 20 agosto 2020) i seguenti dati:
• il codice fiscale dell’esercente;
• il mese e l’anno di addebito;
• il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
• il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
• l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
• l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Gli esercenti sono tenuti a raccogliere la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronico e a metterla a disposizione, su richiesta, dell’amministrazione finanziaria: tale documentazione va conservata per un periodo di 10 anni.
di Loredana Manara



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