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Studio Coviello







D.L. Rilancio in G.U.- Le principali misure fiscali e non solo

Di seguito le principali misure, di natura fiscale e non, contenute nel D.L. n. 34 pubblicato il 19/5/2020 con entrata in vigore immediata:

Irap (art. 24) – cancellazione del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 (rimane dovuto il 2° acconto 2020) per contribuenti con volume di ricavi/compensi 2019 fino a €. 250 milioni.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro (art. 120)
Soggetti interessati: imprese e professionisti che operano in luoghi aperti al pubblico
Credito d’imposta: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far
rispettare le prescrizioni sanitarie e di contenimento contro l’emergenza epidemiologica ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Limite di spesa: €. 80.000 per beneficiario
Detto credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Credito d’imposta sanificazione (art. 125)
Soggetti interessati: imprese e professionisti; enti non commerciali
Misura del credito d’imposta: 60% delle spese sostenute nel 2020 sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 ovvero in compensazione.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte su reddito ne ai fini irap.
Limite di spesa: €. 60.000 per beneficiario

Riduzione aliquota IVA per beni necessari al contenimento Covid-19 (art. 124)
Le cessioni dei beni elencati di seguito, fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata al momento dell’acquisto:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;
laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti
disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3
per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-
19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;”.
Dal 1 gennaio 2021 sono assoggettati ad aliquota IVA del 5%.

Contributo a fondo perduto (art. 25)
Beneficiari: imprese e professionisti (ivi incluse le imprese agricole, anche quali cooperative) con
ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 5.000.000
Condizioni: fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiore a 2/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2019
L’ ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla riduzione di fatturato/corrispettivi di cui
sopra:
20%: soggetti con ricavi/compensi 2019 <= €. 400.000
15%: soggetti con ricavi/compensi 2019 tra €. 400.001 e €. 1.000.000
10%: soggetti con ricavi/compensi 2019 tra €. 1.000.001 e €. 5.000.000
Aspetti fiscali: il contributo non è imponibile Irpef/Ires né Irap
Modalità: presentazione istanza telematica all’Agenzia delle Entrate autocertificando la sussistenza dei requisiti, le modalità e i termini saranno stabilite da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Erogazione: mediante accreditamento diretto in C/C (bancario o postale) intestato al beneficiario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per locazioni (art. 28)
Soggetti interessati: imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
Misura: 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo di imposta 2020.
Condizione: per ciascun mese deve essersi verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%
rispetto allo stesso mese del 2019 (spetta autonomamente per ciascun mese in cui risulti verificata la condizione)
Immobili interessati: qualsiasi immobile ad uso non abitativo strumentale per destinazione (cioè utilizzato nello svolgimento
dell’attività d’impresa commerciale/agricola o professionale).
Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda: se comprensivi di almeno un immobile tra
quelli di cui sopra (non abitativo e strumentale per destinazione) il credito d’imposta spetta in misura ridotta
del 30% dei relativi canoni.
Aspetti fiscali: il credito d’imposta (che matura solo successivamente al pagamento del canone) è utilizzabile sia in compensazione orizzontale nel mod. F24 che nel mod. Redditi 2021 e non è imponibile Irpef/Ires nè Irap
Cessione del credito: il credito d’imposta può essere ceduto al locatore/concedente o ad altri soggetti
(compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari)

Bonus edili (art. 119) –
Soggetti interessati: Condomini; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
su abitazione principale; IACP; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Spese interessate: spese sostenute tra il 1/07/2020 ed il 31/12/2021
Interventi:
ecobonus: isolamento termico interessano l’involucro esterno per più del 25% (spesa massima di €.
60.000 per il numero di unità immobiliari dell’edificio); sostituzione degli impianti di riscaldamento
con caldaie a pompa di calore o a condensazione classe A (inclusi impianti ibridi geotermici) anche
abbinati alla installazione di specifici impianti fotovoltaici (con un particolare sistema di accumulo).
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o,
se tecnicamente non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare
mediante l’APE)
sismabonus (tutti gli interventi previsti dall’art. 16 DL 63/2013)
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (se effettuata congiuntamente a una
delle prestazioni di cui sopra)
Detrazione: nella misura del 110%
Sconto in fattura: in luogo della detrazione, il contribuente può optare, oltre che per la cessione del credito,
anche per lo sconto in fattura da parte del fornitore (previo rilascio del visto di conformità sui
documenti che attestano il presupposto la detrazione)

Contributi alle imprese che introducono sui luoghi di lavoro (art. 95)
Sono previsti contributi da parte dell’INAIL, attraverso il trasferimento delle risorse ad Invitalia spa, per favorire interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i
relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e
rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo
degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
l’INAIL provvederà sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Lotteria degli scontrini (art. 141)
È disposto il differimento al 1° gennaio 2021 la decorrenza della “lotteria degli scontrini”.

Differimento dei versamenti (art. 144)
Sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 i versamenti di imposte e contributi, già sospesi
per i mesi di marzo, aprile e maggio, da versare in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154) –
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie
e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio”
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
(art. 154, lettera c)

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Reddito di emergenza (art. 82)
È riconosciuto un sostegno ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica denominato Reddito di emergenza. Le domande sono presentate entro il mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, tra gli altri con un valore Isee inferiore a € 15.000,00.
Le richieste di Rem possono essere presentate presso i caf e presso gli istituti di patronato. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps.

Indennità di 600 euro (art. 84) –
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di €. 600 per il mese di marzo, è riconosciuta automaticamente
la stessa indennità di €. 600 euro per il mese di aprile 2020.
Indennità mese di maggio:
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata spetta per il mese di maggio una ’indennità di €. 1.000, tuttavia sono indicate le condizioni di cui di seguito, che non la rendono automatica.
Condizioni: che vi sia stata una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Modalità: presentazione autocertificazione sussistenza requisiti all’INPS (con successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate
categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità lavoratori domestici (art. 85)
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del
23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è
riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. La domanda può essere presentata ai Patronati e l’indennità è erogata dall’Inps.
di Loredana Manara e Roberta Coviello



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