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Studio Coviello







Dall’esenzione all’aliquota agevolata per i dispositivi medici

Con l’articolo 124 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34) è stata introdotta una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19:

è stata prevista l’applicazione – a regime dell’aliquota IVA agevolata del 5%, prevedendo altresì in via provvisoria, solo fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Dunque i beni elencati dall’articolo 124 del D.L. 34/2020  le cui cessioni sono state effettuate in regime di esenzione IVA  fino al 31 dicembre 2020  e che diverranno imponibili con IVA al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 sono:

ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;

monitor multiparametrico anche da trasporto;

pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

tubi endotracheali;

caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

maschere per la ventilazione non invasiva;

sistemi di aspirazione;

umidificatori;

laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare;

aspiratore elettrico;

centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

ecotomografo portatile;

elettrocardiografo;

tomografo computerizzato;

mascherine chirurgiche;

mascherine ffp2 e ffp3;

articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;

termometri;

detergenti disinfettanti per mani;

dispenser a muro per disinfettanti;

soluzione idroalcolica in litri;

perossido al 3 per cento in litri;

carrelli per emergenza;

estrattori rna;

strumentazione per diagnostica per covid-19;

tamponi per analisi cliniche;

provette sterili;

attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le cessioni dei beni cui sopra, come si è detto, diverranno imponibili ad aliquota 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

         Tuttavia la manovra finanziaria in corso di approvazione prevede  due importanti eccezioni:

– al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

– il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

È ora importante capire fino a quando è possibile la fatturazione con il regime di esenzione, e quando invece inizia a dover essere dovuta l’Iva con l’aliquota del 5%.

         A tal proposito si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 6 del DPR 633/72 e dunque  si deve fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, il momento di effettuazione coincide con la consegna o spedizione.

Per  consegna si intende il momento del trasferimento dal cedente al cessionario, quando non si ha  l’ausilio di soggetti terzi. Se i beni invece vengono spediti tramite uno spedizioniere, cioè un soggetto terzo che organizza il trasporto, il momento di effettuazione  è quello in cui il cessionario consegna la merce allo spedizioniere.

di Roberta Coviello e Loredana Manara

 



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