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Studio Coviello







Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 Chiusura e ristori

Con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 entrato in vigore il 19 dicembre 2020, il Governo ha imposto nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nel periodo delle festività natalizie.    A fronte delle nuove chiusure e dei rinnovati divieti l’articolo 2 del citato decreto, ricalcando in parte il meccanismo già visto, ha previsto l’erogazione di nuovi fondi rivolti nello specifico agli operatori del settore ristorazione. Soggetti beneficiari dei nuovi fondi saranno esclusivamente i contribuenti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del dl), avevano la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al dl 172/2020. Si tratta sostanzialmente dei soggetti esercenti le attività contrassegnate dal codice Ateco 56 “attività dei servizi di ristorazione”. Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 30 aprile 2020;

CODICI ATECO INDICATI NELL’ALLEGATO 1

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il comma 2 dell’art. 2 del dl in commento prevede, tuttavia, che il nuovo contributo sia riconosciuto esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del dl 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. dl “Rilancio”) e che non abbiano restituito il predetto ristoro.

Modalità di erogazione

Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.

Misura del contributo

L’ammontare del contributo e’ pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020. In ogni caso, l’importo del contributo in parola non può essere superiore a euro 150.000,00.

Trattamento fiscale del contributo

In sede di conversione in legge del DL 137/2020, Decreto Ristori, è stato introdotto un importante emendamento che specifica che tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione.

di Roberta Coviello

 



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