Leggi tutto “Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis”

">
Studio Coviello







Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis

Ecobonus nel decreto n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

L’articolo 119 del decreto Rilancio è uno degli articoli accolti con maggiore curiosità ed interesse, sia dai contribuenti che dalle imprese, che sperano in una ripresa del settore edilizio anche grazie al nuovo ecobonus del 110%.

L’agevolazione che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli definiti trainanti.

Le Spese per le quali sarà automaticamente riconosciuto l’ecobonus del 110% sostenute dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021 vengono  di seguito  evidenziate, spese che possiamo definire tra quelli trainanti:

  • lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza pari almeno al 25% della superficie e per un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
  • lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, con impianti centralizzati ad alta efficienza energetica, fino ad un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare dell’edificio;
  • interventi su edifici singoli e villette (ad oggi solo se abitazione principale), per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore.

Inoltre l’inclusione della generalità dei lavori di risparmio energetico nell’ecobonus del 110% è prevista dal comma 2 dell’articolo 119, il quale stabilisce che beneficiano della detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

“L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.”

Il decreto Rilancio contiene poi due specifiche:

  • se abbinati ai lavori trainanti, l’ecobonus del 110% spetterà anche per gli impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Siamo comunque in attesa del decreto attuativo MISE con i requisiti tecnici previsti per i lavori trainanti, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le regole operative.

Ecobonus del 110%, detrazione in 5 anni o lavori in casa gratis. Resta il nodo dello sconto in fattura

Non è solo la percentuale di detraibilità a rendere interessante l’ecobonus del 110%, ma anche la modalità di fruizione del bonus fiscale.

Innanzitutto il decreto Rilancio riduce i tempi di recupero, fissando in 5 anni il lasso temporale previsto per la fruizione della detrazione, così come stabilito al comma 1 dell’art. 119 D.Rilancio. Ma vi è di più, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui narriamo possono optare alternativamente, in luogo dell’utilizzo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La ratio della norma, proprio per far ripartire l’economia in modo ecosostenibile,  è consentire ai contribuenti di effettuare lavori di riqualificazione energetica a costo zero.

Il fornitore avrà a sua volta la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, banche ed intermediari finanziari compresi. Si potrà rivolgere alla banca anche il contribuente che ha sostenuto le spese, nel caso in cui fosse difficile accedere all’opzione dello sconto in fattura.

Su questo punto vale la pena evidenziare le criticità del meccanismo. Lo sconto in fattura non è una novità, infatti già il decreto Crescita aveva provato ad introdurlo come strumento per incentivare i lavori di riqualificazione degli edifici esistenti. Le difficoltà incontrate erano soprattutto quelle delle imprese più piccole. Diamo atto che in questo provvedimento l’elemento innovativo del decreto Rilancio è l’aver chiamato all’azione anche le banche.

Sono però ancora tante le domande senza risposta e ci si chiede soprattutto se le banche potranno rifiutare la cessione del credito da parte delle imprese. Al momento  nel decreto Rilancio non vi è alcun cenno all’obbligo di accettazione del meccanismo da parte delle banche.

L’ecobonus al  110%, quale elemento unico  potrà svelare i suoi reali effetti solo all’atto pratico.

Restiamo quindi in attesa delle disposizioni attuative, primo vero passaggio per l’avvio della super detrazione fiscale.

di Roberta Coviello



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contenuti della stessa categoria