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Studio Coviello







Effetti fiscali sui tempi del Concordato in bianco (codice della crisi Dlgs 14/2019) Interpello 904-335/2019 Senza il deposito del Piano i crediti svalutati non sono deducibili

Con il Codice della crisi (Dlgs 14/2019) assume una più chiara conformazione la procedura del concordato in bianco, cioè il concordato preventivo nel quale, la presentazione del piano per l’estinzione totale o parziale dei debiti, da parte del debitore che chiede di accedere alla procedura, non è contestuale alla presentazione della domanda per poter accedere alla stessa.

Proprio in considerazione di quanto sopra ci si chiede come il creditore deve comportarsi, civilisticamente e fiscalmente, nelle more tra la presentazione della domanda e la presentazione del piano, con riguardo al credito che vanta verso il debitore.

Questa situazione è stata oggetto di un interpello esaminato dalla Dre Lombardia nel corso del 2019, soprattutto quando non vi è coincidenza di anno tra la presentazione della domanda e la successiva presentazione del piano.

Quindi sono ben definiti i momenti della procedura di concordato in bianco: quello della presentazione della domanda e quello della apertura del concordato stesso. Infatti, mentre la presentazione della domanda e gli effetti della medesima sono disciplinati dagli articoli 44-46, la procedura di apertura del concordato è regolamentate da un’altra disposizione e precisamente dall’articolo 47.

L’iter del concordato in bianco, art. 44 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inizia quindi con un primo atto introduttivo, la presentazione della domanda di concordato cui consegue l’emanazione del decreto di concessione del termine, che permette di depositare il piano, atto successivo, entro trenta o sessanta giorni (prorogabili, su richiesta, di altri sessanta giorni). Nel frattempo, viene nominato il commissario giudiziale e vengono disposti una serie di obblighi e vincoli al fine di evitare atti da parte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

Questa dualità temporale dà origine a dubbi circa il corretto comportamento da tenere in un lasso temporale che potrebbe avere durata non trascurabile (4 mesi) e che può certamente svilupparsi su due esercizi e periodi d’imposta diversi.

 

 

Gli effetti contabili e fiscali

Mentre sul piano contabile la sola presenza della domanda di concordato, qualora essa sia stata deposita entro il 31 dicembre (o comunque entro la fine dell’esercizio) comporta la necessità per il creditore di svalutare il credito e ciò in linea con le indicazioni previste nell’Oic 15, paragrafo 60, che, laddove il debitore abbia avviato procedure concorsuali, prevede la svalutazione analitica del credito , alimentando il fondo rischi su crediti.

Di contro sul piano fiscale l’avvio del concordato in bianco comporta considerazioni diverse. L’articolo a cui fare riferimento da un punto di vista fiscale è l’articolo 101, comma 5 del Tuir. La norma del Tuir fa riferimento come momento a partire dal quale il componente negativo può essere dedotto, al decreto di ammissione al concordato, ma va anche detto che l’attuale testo del Tuir risale a prima del 25 giugno 2012, data in cui con il Dl 93 è stato introdotto nella legge fallimentare il concordato in bianco. Considerando i rilevanti effetti concorsuali che si applicano con il decreto di concessione del termine per la successiva produzione del piano  si poteva, con buone ragioni, sostenere,  che a livello sostanziale già  la domanda di concordato e l’emanazione del decreto di concessione del termine,  determina l’avvio della  procedura  e da ciò l’automatica deduzione della perdita. Ma così non è.

Infatti la Dre Lombardia con l’interpello 904-335/2019, afferma che solo con la presentazione del piano e quindi con l’emanazione del decreto di ammissione al concordato scatta l’automatismo fiscale di cui all’art. 101 TUIR.

Pertanto, ribadiamo che gli effetti fiscali per la deduzione della perdita si determinano solo con il deposito del piano e conseguente decreto di ammissione.

di Roberta Coviello

 



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