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Studio Coviello







HAI UN PICCOLO FINANZIAMENTO? Leggi e contattaci per un esame gratuito del costo effettivo e del tasso applicato al tuo finanziamento.

Negli ultimi anni si è sviluppato in Italia un intenso contenzioso tra Istituti bancari e correntisti in relazione a diverse problematiche, in particolare in questo scritto si tenterà di ricostruire quali sono le problematiche principali attinenti i finanziamenti in genere, con riferimento al tasso contrattuale nominale ed effettivo. Successivamente parleremo di mutuo e di finanziamenti indifferentemente perché valgono le stesse considerazioni.
La formula per il calcolo del Tasso Effettivo Globale indicato nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, valida per tutti i finanziamenti a rimborso rateale, è una formula matematica nel calcolo della quale si deve prestare attenzione in particolare agli oneri.
Infatti, in merito agli oneri che concorrono alla formazione del TEG, mentre le banche applicano la formula con una fedele applicazione delle istruzioni contenute nelle circolari Banca d’Italia, la clientela e il privato si orientano per l’ applicazione della L. 108/1996.
La giurisprudenza di merito, proprio in virtù di quanto sopra, ha contribuito ad alimentare tale conflitto, alternando pronunce spesso in contrasto tra loro. A fronte di una formula di verifica tecnica e matematica corretta il primo problema che sorge riguarda gli oneri certi ex ante da inserire tra i flussi negativi. La legge 108/96 (art. 644 c.p.) fa riferimento indistintamente a tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito ma le Istruzioni della Banca d’ Italia nel tempo hanno escluso alcuni di tali oneri.
Quando si richiede un mutuo o un finanziamento in genere, sovente, accade che l’istituto di credito chieda al futuro mutuatario di fornire una garanzia aggiuntiva, a protezione del prestatore di denaro da quegli imprevisti che potrebbero compromettere la capacità di rimborso del cliente. Un problema che ha costantemente creato ampi contrasti giurisprudenziali risulta essere quello se debba o meno rientrare il costo della polizza assicurativa nel calcolo del tasso di interesse applicato sul contratto di mutuo, onde stabilire se possa qualificarsi usurario. La risposta a tale quesito, a nostro avviso, non può che essere positiva, e per capire ciò è necessario partire dal dettato normativo dell’art. 1 L. n. 108/1996, il quale, modificando l’art. 644 c.p., considera rilevanti tutte le voci che comportano un costo connesso all’erogazione del credito. Infatti, secondo il disposto dell’art. 644, comma 5, c.p., “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Il dettato è chiaro e la medesima chiarezza caratterizza anche la Circolare della Banca d’Italia del 2001 che fornisce istruzioni circa la metodologia di calcolo del Teg.
Dunque oltre la penale di estinzione anticipata tra gli oneri certi ex ante che devono essere inseriti tra i flussi negativi ci sono le spese assicurative.
Infatti le polizze assicurative vanno incluse nel calcolo del TEG quando queste servono ad assicurare il rimborso del credito e quando servono a tutelare i diritti del creditore nell’ambito del rapporto di finanziamento. Vanno altresì incluse quando:
a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) è contestuale alla concessione del finanziamento.
Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.
A tal fine una recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile ’17, si è occupata delle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del TEGM. La sentenza, rispetto al 2002 e cambiando completamente, antepone l’imprescindibile carattere di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p.:
▪ osserva che ‘non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse’;
▪ puntualizza che ‘detto carattere “onnicomprensivo’ per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario;
▪ ripristina la gerarchia delle fonti: “L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4)”.
▪ stabilisce la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia: ‘La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Pertanto riteniamo che qualora si sia contratto un mutuo o un finanziamento, anche già chiuso, ma per il quale si può ancora richiedere la restituzione di somme indebitamente corrisposte fare una verifica. Pertanto vi esortiamo a contattarci al fine di procedere ad una verifica gratuita in tal senso.
di Sonia Brattelli e Roberta Coviello



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