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Studio Coviello







Invio telematico dei corrispettivi

“Invio telematico dei corrispettivi”

Ulteriore adempimento che  è scattato il 1 luglio 2019 è la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Occorre innanzitutto precisare che, a differenza di quanto previsto per la fattura elettronica che può essere fatta attraverso il supporto di un intermediario fiscale, per i corrispettivi ciò non è possibile e quindi l’esercente, il commerciante, dovrà dotarsi di registratore telematico in grado di garantire quotidianamente la trasmissione giornaliera dei corrispettivi.

Nonostante l’esercente dovrà adempiere direttamente a questo obbligo, l’intermediario continuerà a registrare i corrispettivi, perché questi costituiscono ricavi ai fini reddituali e soprattutto perché ciò è necessario per elaborare la liquidazione IVA, che sarà mensile o trimestrale,  a seconda della cadenza in cui ci si trovi.

L’obbligo dal 1 luglio 2019 è scattato per i soggetti passivi IVA, con un volume d’affari su base annua dell’anno precedente, superiore a 400 mila euro, che svolgono operazioni ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72, per attività che prevedono l’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Dato l’obbligo di cui narriamo, al cliente verrà rilasciato un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale. Tale documento commerciale serve a certificare l’acquisto effettuato ai fini delle garanzie che eventualmente devono essere attivate.

Per tutti gli altri operatori la decorrenza dell’obbligo si ha a partire dal 1 gennaio 2020.

Gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere di memorizzare e trasmettere i dati giornalieri.

Proprio per venire incontro agli operatori obbligati  a questo nuovo adempimento, viene riconosciuta una agevolazione, quale credito di imposta, in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’adattamento  degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento del vecchio registratore. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione nella prima liquidazione periodica IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

Ora nell’era telematica  una considerazione va fatta nel caso in cui non funzioni il registratore telematico oppure, qualora non ci sia il collegamento internet e quindi non sia possibile trasmettere i corrispettivi.

Nel caso in cui il registratore non funzioni, come nel passato occorre tempestivamente chiamare il tecnico abilitato,  che procede alla riparazione, ma oltre a questo occorre segnalare all’Agenzia delle Entrate che il registratore è “fuori uso” e quindi utilizzare la procedura d’emergenza dedicata. Dopo aver effettuato la segnalazione che il Registratore è fuori servizio, si possono trasmettere  i corrispettivi giornalieri memorizzati “manualmente”.  Quindi dopo aver segnalato che il registratore è fuori servizio occorrerà tener traccia dei corrispettivi con le modalità di cui al punto 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia   delle Entrate n. 182017 del 28  ottobre 2016 che stabilisce che si dovrà procedere “all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”. Tali corrispettivi comunque saranno trasmessi telematicamente. Si consideri che in virtù del fatto che si è fatta la comunicazione all’interno della scheda del RT che è fuori servizio è possibile che la trasmissione telematica possa essere effettuata oltre che dal contribuente, in possesso delle proprie credenziali, (Fisconline, Entratel, Spid), anche da un intermediario che è delegato al servizio corrispettivi.

Ovviamente i dati comunicati saranno memorizzati nella posizione dell’esercente, infatti la comunicazione viene effettuata per conto di questi.  Quando verrà aggiustato il RT, l’esercente comunicherà la riattivazione in servizio dello stesso e quindi giornalmente verrà trasmesso il file XML contenente i corrispettivi giornalieri. I files giornalieri devono essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni.

Ora analizziamo cosa  accade se manca la connessione internet, indispensabile nell’era digitale per la trasmissione dei dati.

Innanzitutto il decreto crescita, D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito nella L. 58 del 28 giugno 2019, ha modificato la tempistica di trasmissione stabilendo che vi sono 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la trasmissione dei dati.

Quindi anche in assenza di connettività si può stare relativamente tranquilli considerato il maggior lasso di tempo previsto, anche se è opportuno verificare se non ci siano problematiche di altra natura.

Qualora non si riuscisse a ripristinare il collegamento nei 12 giorni previsti per l’invio è possibile utilizzare la procedura di emergenza dedicata all’assenza di rete dove sarà possibile caricare il file XML che sarà  generato dall’apparecchio e sigillato dallo stesso.

Quindi sarà possibile caricare il file firmato su altro computer, sia dal contribuente stesso che dall’intermediario, che sia stato delegato all’area  corrispettivi, e procedere all’invio.

La procedura d’urgenza che abbiamo descritto è appunto una procedura d’urgenza e quindi non può essere utilizzata come modalità ordinaria di trasmissione, ma solo quando la rete è assente a seguito di guasto, questo comporta che i contribuenti devono mettersi in condizione e dotarsi di una rete e quindi di una connessione funzionante.

di Roberta Coviello

 



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