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Studio Coviello







La nuova rottamazione quater

L’articolo 1, commi 231 – 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha previsto la possibilità
per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 30 giugno 2022.  Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti che hanno in essere  dilazioni di pagamento in corso o già decaduti senza essere tenuti  a versare le rate scadute o in scadenza sulle predette dilazioni

Per determinare quali cartelle possono essere incluse nella domanda non si deve fare riferimento alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento,  ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione, dato rilevabile solo dalla lettura della cartella esattoriale ricevuta.

Sono senz’altro definibili le:
– sanzioni amministrative di natura fiscale e contributiva;
– sanzioni tributarie (es. violazioni da RW o sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex. Art. 7-bis del DLgs. 241/97);
– sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali relative a contributi gestiti dall’INPS e dall’INAIL

Non possono formare oggetto di definizione le sanzioni accessorie.

Non sono però definibili:risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti  le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va  presentata presentando  un’apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2022, esclusivamente on line tramite il  servizio “Fai D.A. te del sito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

A seguito della presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa il debitore circa l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2023

In caso di risposta positiva, l’Agente della Riscossione comunica a quest’ultimo l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e gli invia anche i relativi bollettini di pagamento.
La risposta negativa può riguardare solo i  carichi non definibili.

Entro il 31 luglio 2023  i I contribuenti dovranno  versare la prima o unica rata dei versamenti dovuti. In caso di scelta del pagamento rateale le somme dovute dovranno essere versate nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

di Loredana Manara

 



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