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Studio Coviello







Le spese di PMA

“Quattro chiacchiere sulle detrazioni fiscali per spese relative alla Procreazione medicalmente assistita, prendendo spunto da una unione civile”

      Qualche giorno fa al mio studio si è rivolta una coppia unita civilmente.

L’unione civile, nel nostro ordinamento, è un istituto di diritto pubblico comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.    L’istituto è stato approvato in Parlamento l’ 11 maggio 2016 ed entrato in vigore il 5 giugno 2016. Pertanto l’istituto dell’unione civile è destinato a persone dello stesso sesso.

Da un punto di vista fiscale questa coppia può utilizzare il mod. 730 congiunto, con la specifica previsione nel modello stesso di detta possibilità. Quindi per questo adempimento equiparazione alle coppie “coniugate”.

Affrontiamo, pur partendo da questo aspetto, la problematica che mi si è posta e che assume a mio avviso maggior rilievo.

Ora, le considerazioni che seguono prescindono dal tipo di coppia, perché la discriminazione è ben maggiore e riguarda il singolo individuo.

Parliamo dunque delle spese mediche e delle detrazioni per spese mediche. Domandiamoci in via preliminare perché il diritto tributario prevede le detrazioni fiscali e in particolare le detrazioni per spese mediche. Quale è il principio alla base delle detrazioni ?

Le detrazioni, che determinano  una riduzione dell’imposta dovuta, riguardano talune tipologie di spese sostenute dal contribuente. Partendo dalla considerazione che essendo l’irpef  un’imposta personale, ossia che tiene conto della situazione economica e sociale del contribuente, attua attraverso le deduzioni, che riducono la base imponibile, e le detrazioni, che riducono l’ammontare dell’imposta, il rispetto dell’effettiva capacità contributiva di ciascun contribuente.

In particolare la detrazione si calcola applicando alla spesa sostenuta una determinata percentuale e sottraendo l’importo così calcolato dall’imposta.

Qual è la discriminante ai fini della determinazione della detrazione?

Naturalmente è il tipo di spesa, ossia la spesa sanitaria in quanto tale, ossia la spesa sostenuta per prestazioni mediche o per l’acquisto di farmaci o di protesi. Quindi la ratio alla base delle disposizioni di cui sopra è rimodulare la capacità contributiva del contribuente.

Ma il nostro ordinamento tributario che fa ?  stabilisce che non tutti i contribuenti sono uguali, non tutti devono partecipare secondo un identico principio costituzionale e arriviamo  dunque all’argomento che mi preme trattare.

L’elenco delle spese sanitarie detraibili è stato più volte affrontato e elencato dalle circolari ministeriali dell’Agenzia delle Entrate. Ma attenzione a quando si parla di spese mediche sostenute per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA), perché  in questo caso non si parla più di spesa medica sostenuta dal contribuente ma ci inoltriamo in un terreno minato e a mio avviso senz’altro discriminatorio.

Vediamo cosa prevede la normativa.

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è detraibile da entrambe i componenti della coppia. La detrazione spetta anche per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni. Le spese sono detraibili anche quando sostenute all’estero. Ma qui la circolare cosa stabilisce ?  La  circolare Ade n. 13/2019 stabilisce che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia. Quindi nel nostro paese la detrazione della spesa sanitaria è soggetta ad una ulteriore discriminante che è quella che in materia di procreazione medicalmente assistita è stabilita dalla legge n. 40 del 2004, che ha dettato disposizioni in tema di accesso alla PMA.

Ora è per me chiaro che la limitazione alla possibilità della detrazione della spesa che non vale per tutti i contribuenti, e nello specifico per le coppie dello stesso sesso, è in quanto tale una violazione di precise norme costituzionali in tema di capacità contributiva come disciplinato dall’art. 53 della Costituzione e non solo.  L’articolo in oggetto stabilisce al primo comma che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Inoltre non ci dimentichiamo che l’art. 3 della Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Quindi tutti dobbiamo essere trattati nello stesso modo, non devono esserci discriminazioni.   Ora per capacità contributiva di cui all’art. 53 cost. deve intendersi l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta.   L’art. 53  ha una funzione solidaristica, il tributo è un dovere di convivenza sociale, di cooperazione tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo sociale al fine di partecipare alle spese comuni.

Alla base dovrebbe esserci il principio di uguaglianza e la discriminante, per cui  possano  esserci trattamenti in apparenza differenti rispetto ad alcune fattispecie,  non  deve  e  non  dovrebbe riguardare la tipologia della spesa. Una spesa per prestazione medica è tale a prescindere. Il soggetto è il contribuente in quanto tale.

Chiaramente chi scrive ha una certa amarezza nel prendere atto che ci sia una discriminazione tra soggetti e che nello specifico, per quanto riguarda le spese mediche, ci sia un contribuente di serie A e uno di serie B.

Ovviamente il mio è solo un intervento di riflessione e come comportarsi di fronte a questa evidenza è lasciato alla libertà del singolo, se forzare   assumendo le eventuali e possibili  conseguenze negative legate al non riconoscimento di spesa o adeguarsi ad una disposizione tributaria fortemente ingiusta e discriminatoria. Ma i cambiamenti richiedono sempre una presa di posizione !!!!.

 

 

 

 



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