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Studio Coviello







Ristrutturazioni edilizie

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2019
AGEVOLAZIONI
Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio, sia che effettuati su singole unità abitative sia effettuati su parti comuni per gli edifici condominiali, beneficiano di agevolazioni fiscali. Agevolazioni che si sono ripetute e rinnovate nel corso degli anni.
Anche la legge di bilancio 2019 ha prorogato la detta agevolazione, rinviando fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di fruire della maggiore detrazione irpef 50 % e del limite di spesa massimo pari a € 96.000,00, per ciascuna unità immobiliare. A partire dal 1 gennaio 2020, salvo variazioni, la detrazione scenderà al 36 % e il limite massimo di spesa scenderà altresì a € 48.000,00, per ciascuna unità immobiliare.
Ulteriore obbligo previsto a partire dal 2018 è quello di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.
A chi è destinato il suddetto beneficio. Non solo ai proprietari o nudi proprietari dell’immobile, o meglio dell’unità abitativa, ma ai titolari di diritti reali di godimento, quindi ai titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie, nonché ai titolari di diritti personali di godimento e quindi anche al locatario o comodatario.
Inoltre hanno diritto alla detrazione, a condizione che sostengano la spesa ossia che materialmente provvedano ad effettuare il pagamento, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile. Unica condizione è che il familiare convivente sia o il coniuge o un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado, ossia viene stabilito un limite nell’estensione del grado di parentela.
Spetta la detrazione anche al componente dell’unione civile, unioni introdotte nel nostro ordinamento con la L. n. 76/2016.
Quindi la detrazione compete anche per le abitazioni comunali anche se intestate al proprietario dell’immobile. E’ necessario dunque che il beneficiario della detrazione abbia titolo idoneo, ne sostenga la spesa e sia intestatario delle fatture e dei bonifici.
Gli interventi per i quali compete l’agevolazione sono molto ampi.
Si parla di lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Gli interventi agevolabili sono quelli previsti e dettagliati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Precisiamo che non sono agevolabili gli interenti quando gli stessi sono considerati nel complesso “nuova costruzione” perché determinano un ampliamento della volumetria, qualora infatti la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente, e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente. L’ampliamento configura nuova costruzione e quindi non è ammesso al beneficio fiscale. Si pone il problema poi di individuare quale parte dei lavori, per spesa, si riferisce a ristrutturazione e quale a ampliamento e quindi non ammessa al beneficio.
Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, purchè sia dichiarato lo stato d’emergenza. Stato di emergenza che ricordiamo deve essere dichiarato dal Consiglio dei Ministri in modo autonomo, senza bisogno di ricorrere al Parlamento. E’ il Presidente di regione che lo richiede.
Sono altresì agevolabili i lavori finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nonché quelli finalizzati a favorire la mobilità interna o esterna all’abitazione per le persone con disabilità grave.
Sono equiparabili i lavori di cablatura degli edifici e i lavori destinati al contenimento dell’inquinamento acustico, di bonifica dell’amianto.
Sono altresì agevolabili gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Si precisa che per le opere relative a interventi di adozione di misure antisismiche sono previste detrazioni più elevate, dunque con percentuali più elevate di detrazione e la possibilità di essere utilizzate fino al 31 dicembre 2021. Queste agevolazioni sono note come sisma bonus.
E’ importante sottolineare che oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori è possibile portare in detrazione anche le spese accessorie, quali progettazione, acquisto di materiali, spese per la conformità dei lavori, gli oneri di urbanizzazione, necessarie all’esecuzione dei lavori stessi.
AGEVOLAZION IVA
Tra le agevolazioni nell’ambito dei lavori di ristrutturazione rientra l’applicazione dell’IVA ridotta. IVA che si applica oltre che sulle prestazioni di servizi anche sulle cessioni di beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia se sono ceduti anche beni di “valore significativo” occorre fare un calcolo particolare perché l’IVA agevolata si applica sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
REGOLE PER AVERE LA DETRAZIONE
Fino al 31 dicembre 2019 il limite di spesa massimo è di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare e con la percentuale del 50 %.
Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’irpef dovuta per l’anno di riferimento. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. La detrazione deve essere riportata in 10 quote annuali di pari importo. Se in un anno non ho presentato dichiarazione perché non tenuto o perché la dichiarazione per la detrazione era incapiente, posso utilizzare la detrazione nei successivi periodi di imposta indicando il numero della rata corrispondente.
ADEMPIMENTI
Vediamo quali sono gli adempimenti previsti per ottenere la detrazione.
Occorre innanzitutto indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile per il proprietario che ha effettuato i lavori, ovvero gli estremi di registrazione dell’atto che ne determina il titolo di detenzione, qualora non si tratti del proprietario.
QUALI SONO LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Innanzitutto va fatta comunicazione alla ASL, con le generalità del committente dei lavori, il luogo o la natura dell’intervento, dati identificativi della ditta che esegue i lavori. Questa comunicazione non è obbligatoria quando i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo. Quindi per questa comunicazione va fatto riferimento a quanto prevedono le disposizioni sulla sicurezza.
Altra comunicazione introdotta dalla legge di bilancio 2018 è la comunicazione obbligatoria all’ENEA, comunicazione che riguarda le informazioni sui lavori effettuati. Per gli interventi terminati nel 2018 la comunicazione andava fatta entro il 1 aprile 2019 attraverso il sito intitolato a ristrutturazioni 2018.enea.
Per i lavori terminati nel 2019 la comunicazione va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori attraverso il sito intitolato a bonuscasa2019.enea.
Per poter beneficiare della detrazione è importante effettuare i pagamenti tramite bonifico. Nella sezione dei bonifici, utilizzando il proprio conto on line c’è la possibilità di fleggare la sezione “bonifico per agevolazione fiscale” dove si devono indicare il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento e il codice fiscale del beneficiario della detrazione, oltre ad indicare la causale del pagamento che distingue tra lavori di ristrutturazione edilizia art. 16 bis del TUIR (917/86) oppure risparmio energetico.
Al momento del pagamento del bonifico la banca opererà una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori, la banca provvederà altresì in qualità di sostituto di imposta a versare la ritenuta d’acconto e a certificare la stessa con il rilascio del modello di certificazione unica e a trasmettere il mod. 770 con i dati di rilievo. Fare attenzione a rispettare tutto quanto previsto in termini procedurali per evitare di perdere il beneficio della detrazione.
Quindi è importante fare la comunicazione alla ASL se obbligatoria, la comunicazione all’Enea alla fine dei lavori o secondo i tempi previsti per i lavori effettuati prima del 2019. Per quanto riguarda il bonifico, qualora non si sia utilizzato il bonifico dedicato è possibile tuttavia beneficiare della detrazione a condizione che ci si faccia rilasciare, dal beneficiario del bonifico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità di impresa.



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